Sez. L - , Sentenza n. 10273 del 19/04/2021 (Rv. 661100 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Contributi gestione separata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Differimento del termine stabilito dall’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 - Rilevanza - Ambito applicativo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 18 com. 4, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., DPCM 10/06/2010 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)