Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 22/09/2000 (Rv. 540373 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Sentenza di omologazione - Effetti - Giudicato sulla esistenza l'entità e il rango dei crediti - Esclusione - Accertamento in via ordinaria dei crediti e privilegi nei confronti delle imprese in concordato - Ammissibilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
La sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, pur determinando un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei medesimi e sugli altri diritti implicati nella procedura; pertanto, è possibile far accertare in via ordinaria nei confronti delle imprese in concordato il proprio credito ed il privilegio che lo assiste (nella specie, la SC ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato un'azione di accertamento del carattere privilegiato del credito quale opposizione all'omologazione del concordato e dichiarato inammissibile l'appello per inosservanza del termine ex art. 183 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2909, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)