Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 19/01/1996 Ud. (dep. 29/02/1996) Rv. 204045 - 01
Reati militari - Reati contro la disciplina militare - Disobbedienza | Ordine legittimamente impartito nell'interesse del servizio - Possibilità per il subordinato di eludere l'efficacia vincolante dell'ordine medesimo - Esclusione - Dovere di obbedienza - Sussistenza - Asserita incompatibilità dell'ordine con altro precedentemente ricevuto da un superiore diverso - Possibilità per il militare subordinato di non eseguirlo - Esclusione.
Reati militari - Reati contro la disciplina militare - Disobbedienza
L'interpretazione della disciplina normativa imperniata sulle disposizioni degli artt. 173 cod. pen. mil. e 25 DPR 18 luglio 1986 n. 545 non consente di sostenere che l'asserita incompatibilità dell'ordine, attinente al servizio ed intimato da un superiore, con l'ordine precedentemente ricevuto da altro superiore, possa esimere il militare dalla sua esenzione, sull'assunto che essa costituirebbe reato di "violata consegna". La legittimità dell'ordine impartito nell'interesse del servizio non consente al subordinato di eludere in alcun modo l'efficacia vincolante dell'ordine medesimo - anche se al suo apprezzamento può apparire non opportuno - ed il dovere di obbedienza sanzionato dall'art. 173 cod. proc. mil. pan.. Infatti l'ipotesi di conflitto d'ordini, è regolata dall'art. 25, comma primo, lett. c) d.p.r. 545/1986 secondo cui il militare è tenuto ad obbedire al nuovo ordine e ad informare appena possibile il superiore che aveva impartito l'ordine precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 173 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)