Sez. 5, Sentenza n. 114 del 27/01/1969 Ud. (dep. 21/03/1969) Rv. 110751 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALAZIONE STRADALE -IN GENERE - CARTELLI INDICATORI STRADALI - MANCANZA -OBBLIGO DI GENERICA PRUDENZA PER I CONDUCENTI DI VEICOLI - NORME DI COMPORTAMENTO - CAUTELE IN GENERALE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALAZIONE STRADALE -IN GENERE - CARTELLI INDICATORI STRADALI - MANCANZA -OBBLIGO DI GENERICA PRUDENZA PER I CONDUCENTI DI VEICOLI - NORME DI COMPORTAMENTO - CAUTELE IN GENERALE.*
La omissione di cartelli indicatori stradali non esime da responsabilita il conducente di autoveicolo, che, indipendentemente da ogni segnale di pericolo, di prescrizione o d'indicazione, deve conformare la condotta di marcia alle caratteristiche della strada ed a tutte le altre condizioni ambientali, al fine di evitare pericoli per la sicurezza delle persone, e delle cose.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 13, Cod. Strada art. 13, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)