Sez. 6, Sentenza n. 3076 del 18/11/1981 Ud. (dep. 20/03/1982) Rv. 152868 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE A CHI ABBIA RIPORTATO UNA PRECEDENTE CONDANNA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE A CHI ABBIA RIPORTATO UNA PRECEDENTE CONDANNA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 164 cod. pen, nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi ha riportato una precedente condanna, è necessario che tra questa e la nuova condanna non se ne inserisca una intermedia, ancorché si tratti di condanna per reato contravvenzionale. Infatti, la condanna "intermedia" racchiude una insuperabile causa ostativa rappresentata dalla impossibilità di presumere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, una volta che la precedente presunzione favorevole si è dimostrata errata attraverso il verificato esito negativo dell'esperimento di recupero cui fu sottoposto il condannato con il primo provvedimento di sospensione. (giurisprudenza costante; fra le altre n. 144303, anno 1980).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)