Sez. 1, Sentenza n. 3515 del 25/10/1968 (Rv. 336671 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL DOMICILIO DEL CREDITORE COME LUOGO DI PAGAMENTO - SUPERFLUITA DELLA SPECIFICA APPROVAZIONE- INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA IN UNA FATTURA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - DEROGHE ALLA COMPETENZA - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL DOMICILIO DEL CREDITORE COME LUOGO DI PAGAMENTO - SUPERFLUITA DELLA SPECIFICA APPROVAZIONE- INSERIMENTO DELLA CLAUSOLA IN UNA FATTURA.*
La clausola, inserita in fatture accettate, anche implicitamente, dal compratore e diretta, nonostante il previsto pagamento a mezzo tratta, a mantenere fermo nel luogo di domicilio del venditore il forum destinatae solutionis, non derogando alla norma generale, posta dall'art.1498, comma terzo, cod. civ., per la quale il pagamento del prezzo di una compravendita, non dovuto al momento della consegna, si fa al domicilio del venditore, non deve essere specificamente approvata per iscritto. Conf. Alle sent. N. 2447-66, mass. N. 324739 1083-65.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)