Sez. 1, Sentenza n. 5949 del 15/04/2003 (Rv. 562578 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Straniero parte offesa in procedimento penale davanti al Giudice italiano - Decreto di espulsione - Nulla osta al rientro in Italia per partecipare al processo - Provvedimento del Questore - Diniego - Impugnativa davanti al Giudice amministrativo - Affermazione - Applicabilità dell'art. 17 D.Lgs. n. 286 del 1998 - Nel testo novellato dalla legge n. 189 del 2002 - O, in subordine, questione di costituzionalità - Potere - Spettanza al Tribunale ordinario - Esclusione - Spettanza al Giudice Amministrativo - Affermazione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di nulla osta al rimpatrio in Italia dell'extracomunitario espulso che sia parte offesa nel procedimento penale innanzi al Giudice italiano, spetta al giudice amministrativo, innanzi al quale venga impugnato l'eventuale rifiuto del Questore al rilascio del permesso di rientro difensivo, e non al Tribunale ordinario chiamato a verificare la legittimità dell'atto espulsivo, di dare corso all'applicazione dello <ius superveniens>, costituito dal nuovo testo dell'art. 17 D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 16 della legge n. 189 del 2002, oppure di valutare il dubbio di legittimità costituzionale, nel caso che la novella legislativa non sia ritenuta applicabile alle situazioni insorte prima della modifica normativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 17 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)