Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 265 del 1988
Massime (1)
Massima n. 10528
- Processo penale
- Infrazioni valutarie
- Giudizio con rito direttissimo
- Indagini preliminari del P.M.
- Svolgimento nel loro ambito di sostanziale attività istruttoria
- Trasformazione del rito direttissimo in rito formale
- Possibilità
- Mancata previsione
- Ius superveniens
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
- D.l. 4 marzo 1976, n. 31, art. 4, comma primo, convertito in legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 1.
- Cost., artt. 3, comma primo, 24, comma secondo.
Leggi la massima
A seguito dell'entrata in vigore della l. 26 settembre 1986, n. 599, spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di essa (ed in particolare degli artt. 5 e 6), la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all'art. 4, primo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, nella parte in cui - in contrasto con gli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo, Cost. - non prevede la possibilità di trasformazione del rito direttissimo in quello formale, nel caso in cui il P.M., nell'ambito delle indagini preliminari, abbia svolto una sostanziale attività istruttoria. - cfr. S. n. 356/1987.
Norme impugnate
- art. 1 legge 30 aprile 1976, n. 159
- art. 4, comma 1, d.l. 4 marzo 1976, n. 31
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1984 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Giovanazzi Enrico ed altri, iscritta al n. 974 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19-bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Rovereto, con ordinanza del 6 giugno 1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito nella legge 30 aprile 1976, n.159, art.1, con modificazioni, "nella parte in cui non prevede la possibilità di trasformazione del rito direttissimo in quello formale nel caso in cui il P.M., nell'ambito delle indagini preliminari, abbia svolto una sostanziale attività istruttoria";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 26 settembre 1986, n. 599, il cui art. 5 ha sostituito il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, disponendo che "Per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo in deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale";
e che, a norma dell'art. 6 della stessa legge 26 settembre 1986, n. 599, "Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stato già dichiarato aperto il dibattimento, continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159";
che spetta, quindi, al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v., analogamente, ordinanza n. 356 del 1987);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze