Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014 (Rv. 633522 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Richiesta di personalizzazione del danno - Circostanze poste a fondamento della richiesta - Allegazione nell'atto introduttivo - Necessità - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)