Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (quarta sezione) del 11 marzo 1986, causa 121/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (quarta sezione)
11 marzo 1986
Nel procedimento 121/85,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla High Court of Justice nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Conegate Limited
e
HM Customs & Excise,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 36 e 234 del suddetto trattato,
LA CORTE (quarta sezione),
composta dai signori T. Koopmans, presidente di sezione, K. Bahlmann, G. Bosco, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore
viste le osservazioni presentate:
per la ricorrente nella causa principale dall'aw. N. Peters, barrister,
per il governo del Regno Unito dal sig. P. Bucknell, in qualità di agente,
per la Commissione delle Comunità europee dal sig. E. White, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 gennaio 1986,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 30 novembre 1984, pervenuta in cancelleria il 29 aprile successivo, la High Court of Justice d'Inghilterra e del Galles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 36 e 234 del trattato, onde potersi pronunciare sulla compatibilità di talune disposizioni della sua normativa nazionale in materia doganale col diritto comunitario.
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il sequestro, da parte delle autorità doganali del Regno Unito, di talune partite di merce provenienti dalla Repubblica federale di Germania ed importate dalla società Conegate Ltd. In occasione di un controllo all'aereoporto in cui la merce era stata sbarcata, i doganieri constatavano che essa era costituita essenzialmente da bambole gonfiabili di natura chiaramente sessuale e da altri oggetti erotici che essi consideravano oggetti « indecenti e osceni », la cui importazione nel Regno Unito è vietata dall'art. 42 del Customs Consolidations Act, (testo unico delle leggi doganali) del 1876.
punto 3
Su domanda dell'amministrazione doganale, i giudici di pace (« magistrates ») ordinavano la confisca delle merci, provvedimento che veniva confermato dalla Crown Court di Southwark. La Conegate ricorreva avverso la sentenza di quest'ultimo organo giurisdizionale dinanzi alla High Court sostenendo che, nelle circostanze della fattispecie, la confisca delle merci costituiva una violazione dell'art. 30 del trattato non giustificabile da motivi di moralità pubblica ai sensi dell'art. 36 del trattato.
punto 4
La Conegate osservava a sostegno della sua tesi che, sebbene nella sentenza della Corte di giustizia 14 dicembre 1979 (causa 34/79, Henn and Darby, Race. pag. 3795) si ammetta che un divieto d'importazione possa essere giustificato da motivi di moralità pubblica, e che spetta in linea di principio a ciascuno Stato membro determinare gli imperativi della moralità pubblica nell'ambito del proprio territorio, l'applicazione di detto divieto costituisce tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ai sensi dell'art. 36, seconda frase, qualora sussista nello Stato membro interessato un commercio lecito degli stessi prodotti. È quanto si verificherebbe nel Regno Unito, in cui la produzione e lo smercio di oggetti erotici non sono in genere vietati contrariamente alla produzione e allo smercio di pubblicazioni oscene, di cui trattasi nella citata sentenza 14 dicembre 1979.
punto 5
A questo proposito, la Conegate ricordava che la fabbricazione degli oggetti di cui trattasi nella presente controversia non è sottoposta ad alcuna restrizione da parte della normativa britannica, mentre il loro smercio è unicamente soggetto a divieti relativi alla spedizione per via postale ed all'esposizione nei luoghi pubblici. Altre restrizioni vigerebbero in alcune parti costitutive del Regno Unito; così, in Inghilterra e nel Galles le autorità regionali avrebbero la scelta fra consentire la libera circolazione oppure limitare i punti di vendita consentendo la distribuzione solo attraverso « sex shops » autorizzati.
punto 6
La High Court, ritenendo che la controversia sollevi un problema d'interpretazione del diritto comunitario, ha sospeso il procedimento fintantoché questa Corte non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
1) Qualora in uno Stato membro viga un divieto tassativo di importazione di determinati articoli provenienti da un altro Stato membro, in quanto detti articoli sono indecenti od osceni, se, affinché nello Stato membro importatore non sussista un « commercio lecito » di detti articoli ai sensi dei punti 21 e 22 della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 34/79, Henn & Darby, Race. 1979, pag. 3795:
a) sia sufficiente che detti articoli possano venire fabbricati e messi in commercio nello Stato membro importatore, con riserva soltanto di:
i) un divieto tassativo di spedizione a mezzo posta,
ii) un limite alla loro esposizione al pubblico e,
iii) un sistema di licenze per la vendita a clienti di età non inferiore ai 18 anni, in determinate zone dello Stato membro, sistema che non intacca in alcun modo il diritto sostanziale in materia di indecenza od oscenità in detto Stato membro;
oppure
b) sia necessario un divieto assoluto di fabbricazione o di messa in commercio di detti articoli nello Stato membro importatore.
2) Qualora nello Stato membro importatore sussista un « commercio lecito » di articoli soggetti ad un divieto nazionale tassativo di importazione da un altro Stato membro in quanto sono indecenti od osceni, se lo Stato membro importatore possa invocare motivi di moralità pubblica, in base all'art. 36 del trattato CEE, per vietare l'importazione da un altro Stato membro di detti articoli in quanto sono indecenti od osceni, oppure se detto divieto costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio fra Stati membri.
3) Se il divieto di importazione di articoli indecenti od osceni stabilito dalla sezione 42 del Customs Consolidations Act (testo unico delle leggi doganali) del 1876 costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio ai sensi dell'art. 36 del trattato CEE in quanto si applica ad articoli vietati a norma di detta legge, ma non vietati a norma dell'Obscene Publications Act (legge sulle pubblicazioni oscene) del 1959.
4) Indipendentemente dalla soluzione che sarà data alle questioni di cui sopra, se, nel caso in cui uno Stato membro, agendo in conformità agli obblighi internazionali impostigli dalla convenzione di Ginevra del 1923 per la soppressione del commercio di pubblicazioni oscene e della convenzione postale universale (rinnovata a Losanna nel 1974 ed entrata in vigore il 1o gennaio 1976), stabilisca un divieto tassativo di importazione da un altro Stato membro di articoli qualificati indecenti od osceni, tale divieto sia compatibile con l'art. 234 del trattato CEE.
punto 7
Hanno presentato osservazioni nel presente procedimento la Conegate, il governo del Regno Unito e la Commissione.
SENTENZA › Sulla prima questione
punto 8
La Conegate, richiamandosi alle osservazioni da essa svolte dinanzi ai giudici nazionali, sostiene che l'art. 42 del Customs Consolidation Act del 1876, vietando in termini generali l'importazione di oggetti indecenti od osceni, stabilisce una restrizione più severa di quella contemplata dalla normativa vigente per il commercio dei prodotti di cui trattasi all'interno delle varie parti del paese quali l'Inghilterra e il Galles. Questa osservazione varrebbe a maggior ragione per la situazione dell'Irlanda del Nord, la cui normativa non prescrive alcuna restrizione dello smercio di detti prodotti oltre a quelle relative alla spedizione a mezzo posta e all'esposizione al pubblico.
punto 9
II governo del Regno Unito rileva innanzitutto che la prima questione, come formulata dalla High Court, descrive correttamente le restrizioni dello smercio di oggetti indecenti od osceni che vigono in Inghilterra, nel Galles e nell'Irlanda del Nord, ma non tiene conto delle restrizioni più severe vigenti in Scozia e nell'isola di Man. In Scozia la normativa vigente vieterebbe la distribuzione, ai fini dell'eventuale vendita, di « oggetti osceni » e ricomprenderebbe in questi oggetti, fra l'altro, rappresentazioni e modelli; tuttavia, non vi sarebbe ancora giurisprudenza sul se l'espressione « oggetti osceni » comprenda prodotti come quelli importati dalla Conegate. Tuttavia tali prodotti rientrerebbero certamente nelle « rappresentazioni indecenti od oscene » la cui produzione e la cui distribuzione sono vietate dalla legge in vigore nell'isola di Man. Orbene, uno Stato composito come il Regno Unito, che consente differenze tra le norme vigenti nelle sue parti costitutive, ma che tuttavia applica un unico regime doganale, non avrebbe altra scelta che adeguare detto regime doganale al sistema interno più severo.
punto 10
Il governo del Regno Unito aggiunge che, considerate nel loro insieme, le disposizioni vigenti nelle varie parti del Regno Unito rispecchiano un atteggiamento decisamente ostile al commercio di oggetti indecenti. Sotto tale profilo, non sarebbe privo di importanza constatare che la normativa britannica è stata inasprita in questi ultimi anni, in particolare per quanto riguarda le foto pornografiche, le condizioni per l'autorizzazione dei « sex shops » e le modalità dell'esposizione del materiale osceno al pubblico. In sostanza, non si applicherebbero quindi criteri diversi a seconda che si tratti di prodotti nazionali o di merci importate.
punto 11
La Commissione sostiene innanzitutto che l'espressione « commercio lecito », che figura nella precitata sentenza 14 dicembre 1979, cui la prima questione fa riferimento, non riguarda attività commerciali legittime o rispettabili, ma semplicemente qualsiasi commercio consentito nello Stato membro interessato. Ciò varrebbe per le merci controverse, in quanto le restrizioni descritte dal giudice nazionale nella prima questione non costituiscono, per dette merci, assenza di commercio lecito.
punto 12
La Commissione rileva inoltre che, anche se gli Stati membri sono liberi, nello stato attuale del diritto comunitario, di stabilire le proprie norme in materia di moralità pubblica, detta libertà è limitata dal principio secondo cui gli Stati membri non possono assoggettare le importazioni a condizioni più rigorose di quelle vigenti per la produzione e lo smercio degli stessi prodotti nel loro territorio.
punto 13
La prima questione solleva innanzitutto il problema generale se il divieto di importare talune merci possa essere giustificato da motivi di moralità pubblica qualora le leggi dello Stato membro interessato non vietino la produzione e lo smercio delle stesse merci nel territorio nazionale.
punto 14
Occorre ricordare, a questo proposito, che a termini dell'art. 36 del trattato le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità non ostano ai divieti di'importazione giustificati da « motivi di moralità pubblica ». Come la Corte ha dichiarato nella precitata sentenza 14 dicembre 1979, spetta in linea di principio a ciascuno Stato membro determinare gli imperativi della moralità pubblica nell'ambito del proprio territorio in base alla propria scala di valori e nella forma da esso scelta.
punto 15
Tuttavia, benché il diritto comunitario lasci gli Stati membri liberi di valutare la natura indecente od oscena di taluni oggetti, va tuttavia rilevato che là natura sconveniente di una merce non può considerarsi abbastanza grave da legittimare restrizioni della libera circolazione delle merci qualora lo Stato membro interessato non adotti, nei confronti delle stesse merci fabbricate o messe in commercio nel proprio territorio, provvedimenti repressivi o altri provvedimenti concreti ed efficaci volti a impedire la distribuzione nel proprio territorio.
punto 16
Daqui resulta que um Estado-membro não poderá invocar razões de moralidade pública para proibir a importação de certas mercadorias provenientes de outros Estados-membros quando a sua legislação não contém qualquer proibição de fabrico ou de comercialização das mesmas mercadorias no respectivo território.
punto 17
Não cabe ao Tribunal, no quadro das competências que lhe são atribuídas pelo artigo 177.o, examinar se, e em que medida, a legislação britânica contém uma tal proibição. Todavia, há que precisar que a existência ou não de tal proibição num Estado descentralizado, cujas partes constitutivas têm a sua própria legislação interna, só pode ser determinada tendo em conta o conjunto destas legislações, se bem que não seja necessário, para aplicação desta disposição, que o fabrico e o comércio de produtos cuja importação foi proibida sejam proibidos em relação à área territorial de todas as partes constitutivas, é necessário, pelo menos, que o conjunto das regras aplicáveis, permita deduzir que elas têm por finalidade conduzir, em substância, a uma proibição da produção e da comercialização destes produtos.
punto 18
No caso concreto, o órgão de jurisdição nacional teve o cuidado de definir, na própria redacção da sua primeira questão, o conteúdo da legislação nacional cuja compatibilidade com o direito comunitário visa apreciar, invocando um regime, no Estado-membro de importação, em que as mercadorias em litígio podem ser livremente produzidas e em que a sua comercialização está sujeita só às limitações que ela formula explicitamente, a saber, uma proibição absoluta de ser expedida por via postal, uma restrição relativa à sua exposição ao público e, em certas regiões do Estado-membro em causa, a um sistema de licenciamento dos estabelecimentos habilitados a vender estas mercadorias a clientes maiores de 18 anos. Tais limitações não poderiam, entretanto, ser consideradas como equivalendo, em substância, a uma proibição de fabrico e comercialização.
punto 19
Na audiência, o Governo do Reino Unido insistiu no facto de que, actualmente, nenhuma produção de objectos comparáveis aos importados pela Conegate existe no solo britânico, mas esta circunstância de facto, que não exclui a possibilidade de produzir tais objectos e que, aliás, não foi salientada pelo órgão de jurisdição nacional, não é susceptível de conduzir a uma apreciação diferente da situação.
punto 20
Convém, desde logo, responder à primeira questão, que um Estado-membro para afectar a importação de certas mercadorias com uma proibição pelo facto de serem indecentes ou obscenas, não pode prevalecer-se de razões de moralidade pública, stesse merci possano essere liberamente fabbricate nel suo territorio e il loro smercio in questo territorio sia unicamente soggetto ad un divieto tassativo di spedizione per posta, ad una restrizione relativa all'esposizione al pubblico, e in talune regioni, ad un sistema di autorizzazione per la vendita di dette merci a clienti di età non inferiore ai 18 anni.
punto 21
Questa conclusione non osta a che dette merci, una volta importate nello Stato membro interessato, siano soggette alle stesse restrizioni che valgono, in materia di smercio, per i prodotti analoghi fabbricati e smerciati all'interno del paese.
SENTENZA › Sulla seconda e sulla terza questione
punto 22
Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, la seconda e la terza questione sono divenute prive di oggetto.
SENTENZA › Sulla quarta questione
punto 23
La Conegate, il governo del Regno Unito e la Commissione convengono nel considerare la quarta questione non pertinente per la decisione della causa principale. La convenzione di Ginevra del 1923 riguarderebbe solo le « pubblicazioni » oscene che non costituiscono oggetto del presente procedimento, mentre la convezione postale universale non potrebbe applicarsi all'importazione di merci non spedite per posta.
punto 24
La Commissione ha inoltre ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'art. 234 del trattato, salvaguardando « i diritti e gli obblighi » derivanti da convenzioni anteriori al trattato, riguarda solo i diritti e gli obblighi stabiliti tra gli Stati membri e i paesi terzi. Dette convenzioni non potrebbero quindi essere invocate per giustificare restrizioni del commercio fra gli Stati membri della Comunità.
punto 25
II suddetto argomento della Commissione dev'essere accolto. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 14 ottobre 1980 (causa 812/79, Burgoa, Race. pag. 2787), l'art. 234 ha lo scopo di garantire che l'applicazione del trattato non pregiudichi né il rispetto dovuto ai diritti degli Stati terzi derivanti da una convenzione precedentemente stipulata con uno Stato membro né l'osservanza degli obblighi derivanti da tale convenzione per detto Stato membro. Le convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del trattato non possono pertanto essere fatte valere nei rapporti fra gli Stati membri per giustificare restrizioni negli scambi intracomunitari.
punto 26
La quarta questione va pertanto risolta come segue: l'art. 234 del trattato dev'essere interpretato nel senso che una convenzione stipulata anteriormente all'entrata in vigore del trattato non può essere fatta valere per giustificare restrizioni negli scambi tra Stati membri.
SENTENZA › Sulle spese
punto 27
Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quarta sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice, con ordinanza 30 novembre 1984, dichiara:
1) Per vietare l'importazione di talune merci in quanto indecenti od oscene, uno Stato membro non può far valere motivi di moralità pubblica ai sensi dell'art. 36 del trattato qualora le stesse merci possano essere liberamente fabbricate nel suo territorio e U loro smercio in questo territorio sia unicamente soggetto ad un divieto tassativo di spedizione per posta, ad una restrizione relativa all'esposizione al pubblico e, in talune regioni, ad un sistema di autorizzazione per la vendita di dette merci a clienti di età non inferiore ai 18 anni.
2) L'art. 234 del trattato CEE va interpretato nel senso che una convenzione stipulata interiormente all'entrata in vigore del trattato CEE non può essere fatta valere per giustificare restrizioni negli scambi tra Stati membri.
Firme
Koopmans
Bahlmann
Bosco
O'Higgins
Schockweiler
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, I'11 marzo 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della quarta sezione
T. Koopmans