Sez. 3, Sentenza n. 12324 del 05/11/1999 (Rv. 530910 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dei limiti di velocità - Accertamento - Risultanze delle apposite apparecchiature - Fonte di prova - Configurabilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Per il disposto dell'art.142 comma sesto del codice della strada, per la determinazione dei limiti di velocità, sono considerate fonte di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate a ciò destinate, onde non è sufficiente che l'opponente si limiti a contestare la validità del rilievo essendo necessario che sia dimostrato ed accertato nel caso concreto un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)