Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8980 del 31/03/2021 (Rv. 660923 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE | Giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall.- Giudizio di rinvio - Rito camerale - Applicabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE
Il giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. deve essere tempestivamente riassunto, dinanzi al giudice del rinvio, con ricorso e non con citazione, rimanendo assoggettato alle regole del rito camerale disciplinanti l'originario procedimento di cui esso rappresenta una fase ulteriore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)