Sez. 4, Sentenza n. 6293 del 12/01/1981 Ud. (dep. 24/06/1981) Rv. 149532 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - SOSPENSIONE O RIDUZIONE EX ART. 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405 - DURATA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - SOSPENSIONE O RIDUZIONE EX ART. 11 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405 - DURATA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In caso di applicabilità dell'indulto alla pena inflitta per il reato colposo verificatosi nel corso di circolazione stradale, la riduzione della durata della sospensione della patente di guida va effettuata con riferimento alla misura massima, prevista dal provvedimento di clemenza, e non già a quella della pena inflitta in concreto. (giurisprudenza costante: V. Mass. N. 149222, anno 1980, mass. N. 145729, anno 1980, mass. N. 144644, anno 1980).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 171, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)