Sez. 2, Sentenza n. 2227 del 10/07/1959 (Rv. 881132 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONE DI ACCERTAMENTO - ESTREMI - PROVA. STRADE - STRADE VICINALI - NOZIONE - PROVA - FATTISPECIE.
PROPRIETÀ - AZIONE DI ACCERTAMENTO - ESTREMI - PROVA. STRADE - STRADE VICINALI - NOZIONE - PROVA - FATTISPECIE.
L'Azione reale di rivendicazione ha natura petitoria e restitutoria, giacché è caratterizzata dal presupposto che l'attore assuma di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso, ed agisca contro colui che di fatto la possiede o la detiene, oltre che per ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto di proprietà, anche per conseguire la restituzione della cosa. Essa si distingue dall'Azione di mero accertamento della proprieta, la quale postula che l'attore gia investito, se non della materiale detenzione del bene controverso, quanto meno nel possesso di esso, ed è esperita contro chi gli contesta la proprietà: onde ha per obiettivo non già la modificazione di uno stato di fatto preesistente, in quanto non conforme allo stato di diritto, bensi la eliminazione di ogni incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa, di cui l'attore è già investito, mercè la dichiarazione della puntuale rispondenza di esso allo stato di diritto. Anche l'attore in accertamento deve fornire la prova del diritto di proprieta, di cui assume di essere titolare ancorche, per la Rilevanza giuridica del possesso di cui egli è già investito, sia richiesta una prova meno rigorosa di quella occorrente per l'Azione di rivendicazione. Sia per il cod. civ. 1865 sia per il cod. civ. vigente, le cosiddette vie agrarie o vie private, destinate al servizio dei fondi confinanti, integrano un accessorio di uso comune, di cui i proprietari di tali fondi si avvalgono di regola, iure domini. In Mancanza di titolo costitutivo, la formazione di una via agraria ex collatione privatorum agrorum, e cioè il fatto che il suo sedime facesse parte in origine di fondi latistanti e sia stato da essi distaccato e conferito appunto allo scopo di creare la strada, può essere dimostrata, al pari della Costituzione di ogni altra comunione incidentale, anche mercè prova testimoniale o con presunzioni desumibili, ad es. Dal prolungato e pacifico uso della strada, da parte di tutti i proprietari di quei fondi, dalle caratteristiche obiettive dei luoghi e dalle esigenze connesse alle comunicazioni ed alle colture dei fondi stessi. La comunione incidentale di una via agraria può sussistere, oltre che rispetto ai fondi da essa toccati o attraversati, anche rispetto a quelli posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno. Peraltro, tale principio può trovare applicazione soltanto se il contrario non risulti dai titoli.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)