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Sez. 1, Sentenza n. 2069 del 02/03/1994 (Rv. 485545 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - In genere | Pagamento mediante autotassazione - Rimborso - Domanda - Presentazione nel termine di cui all'art. 38 del d.P.R. 1973 n. 602 - Omissione - Conseguenze - Indebito versamento - Irripetibilità - Contrasto con l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di ritenuta diretta - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485545-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - In genere

In tema di I.L.O.R. e per il caso di pagamento eseguito mediante autotassazione, il principio della definitività del rapporto con la conseguenziale irripetibilità di quanto indebitamente versato, ove non sia stata presentata domanda di rimborso all'Intendente di Finanza nel termine di diciotto mesi stabilito dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al caso del contribuente che subisca l'imposizione tramite ritenuta diretta, in considerazione dell'obiettiva diversità delle rispettive ipotesi e della possibilità, per chi versa in via di autotassazione, di operare un'immediato riscontro sull'effettiva debenza del versamento stesso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)