Sez. L, Sentenza n. 13708 del 12/06/2007 (Rv. 597657 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Segretario comunale - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Compiti di sovrintendenza e di coordinamento dell'attività dei dirigenti - Potere di sostituzione del dirigente nell'emissione di un provvedimento amministrativo di sua competenza - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
In applicazione dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al segretario comunale sono affidati compiti di coordinamento dell'attività dei dirigenti e degli uffici cui questi ultimi sono preposti, nonché di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni, senza che, però, detti dirigenti - cui è assegnata una sfera di attribuzioni derogabile solo con norma primaria - assumano diretta responsabilità nei confronti del segretario. Pertanto, l'attribuzione al segretario comunale dei detti compiti di sovrintendenza e di coordinamento non può essere intesa nel senso che allo stesso sia concesso un potere di sostituzione dei dirigenti nell'emanazione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza (In applicazione di questo principio la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza di merito che aveva considerato insussistente l'addebito - da cui era scaturita una sanzione disciplinare -, mosso dall'Amministrazione al dirigente dell'ufficio tecnico comunale, di aver violato la dignità professionale del segretario comunale denunziando all'Autorità giudiziaria l'illegittimità di una sua sostituzione nel rilascio di una concessione edilizia).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)