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Sez. 2, Sentenza n. 5327 del 10/10/1981 (Rv. 416072 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A MINORI O INTERDETTI - MODI - TACITA - IN GENERE - RISCOSSIONE DI UN CREDITO DEL "DE CUIUS" DA PARTE DELL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ SULL'EREDE MINORE - ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE AI FINI DELLA VALIDITÀ DEL PAGAMENTO COMPIUTO DAL DEBITORE - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416072-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A MINORI O INTERDETTI - MODI - TACITA - IN GENERE - RISCOSSIONE DI UN CREDITO DEL "DE CUIUS" DA PARTE DELL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ SULL'EREDE MINORE - ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE AI FINI DELLA VALIDITÀ DEL PAGAMENTO COMPIUTO DAL DEBITORE - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA.*

La riscossione di un credito del de cuius da parte del soggetto esercente la patria potestà sull'erede minore non comporta, ostandovi il disposto dell'art. 471 cod. civ., l'accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 dello stesso codice, da parte dell'erede minore; né, ai fini della validità del pagamento compiuto dal debitore, occorre che il legale rappresentante sia stato autorizzato dal giudice tutelare, essendo l'intervento di questo necessario solo in un momento successivo, per la Determinazione dell'impiego della somma riscossa. (V. 1144/69, mass. N. 339702).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 471, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 1188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)