Sez. 6, Sentenza n. 29848 del 24/04/2012 Cc. (dep. 20/07/2012) Rv. 253252 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Richiesta di accesso alle registrazioni - Onere del difensore di informarsi sull'esito dell'istanza - Configurabilità - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di intercettazioni telefoniche, è onere del difensore informarsi dell'eventuale accoglimento o rigetto ovvero del mancato esame dell'istanza con cui ha chiesto di accedere alle registrazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione del tribunale del riesame di rigetto dell'eccezione di nullità per la mancata autorizzazione all'ascolto dei nastri, essendosi il difensore limitato a rappresentare di averne fatto richiesta, senza dimostrare di essersi attivato per prendere cognizione della sorte dell'istanza formulata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)