Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020, causa C-48/19
Epigrafe
Sentenza della Corte (Sesta Sezione)
5 marzo 2020
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) – Esenzioni – Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Prestazioni per telefono – Prestazioni fornite da infermieri e assistenti sanitari
Nella causa C-48/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione del 18 settembre 2018, pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2019, nel procedimento
X-GmbH
contro
Finanzamt Z,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore) e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
per la X-GmbH, da G. Burwitz, Rechtsanwalt;
per il governo tedesco, da S. Eisenberg, in qualità di agente;
per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e L. Mantl, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la X-GmbH e il Finanzamt Z (amministrazione finanziaria di Z, Germania) in merito al rifiuto di quest’ultimo di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) consulenze telefoniche su diversi argomenti riguardanti la salute e programmi di accompagnamento, per telefono, di pazienti affetti da malattie croniche o di lunga durata fornite dalla X, per conto delle casse malattia pubbliche.
Contesto normativo › Direttiva 2006/112
punto 3
L’articolo 132, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 così recita:
«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
(...)
b) l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;
c) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato;
(...)».
Contesto normativo › Diritto tedesco
punto 4
L’articolo 4 dell’Umsatzsteuergesetz (legge sull’imposta sul valore aggiunto) del 21 febbraio 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 386), come modificata dalla legge 19 dicembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 2794), così dispone:
«Fra le operazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, sono esenti:
(...)
14. a) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio dell’attività di medico, dentista, naturopata, fisioterapista, ostetrica o di altra simile attività di cura. (...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
punto 5
La X è una società a responsabilità limitata di diritto tedesco. Nel febbraio 2014, essa ha fornito, per conto delle casse malattia pubbliche, consultazioni telefoniche su diversi argomenti relativi alla salute e ha condotto programmi di accompagnamento, per telefono, di pazienti affetti da malattie croniche o di lunga durata.
punto 6
Tali prestazioni erano fornite da infermieri e da assistenti sanitari la maggior parte dei quali disponeva anche di una formazione cosiddetta di «educatore sanitario». In più di un terzo dei casi interveniva inoltre un medico, che prendeva in carico la consulenza o, in caso di richiesta di precisazioni, forniva indicazioni o un secondo parere.
punto 7
Le consultazioni telefoniche offrivano agli assicurati la possibilità di chiamare i collaboratori della X in qualsiasi momento per chiedere loro informazioni. Se desideravano consulenze di ordine medico, detti collaboratori effettuavano una valutazione assistita da computer, con l’ausilio di questioni mirate che consentivano loro di determinare il contesto medico al quale poteva essere collegata la situazione dell’assicurato interessato, poi consigliavano quest’ultimo sulla sua situazione terapeutica, fornendogli spiegazioni relative alle diagnosi e alle terapie ipotizzabili o, ancora, proponendogli modifiche di comportamento o di presa a carico.
punto 8
I casi chiusi venivano riferiti a campione al responsabile medico, che verificava in particolare la coerenza, sotto l’aspetto medico, dei dati attestati.
punto 9
Nell’ambito dei programmi di accompagnamento, i partecipanti erano selezionati, dalle casse malattia, sulla base dei dati di fatturazione e dei quadri clinici, erano poi contattati dalle medesime con lettera e, se lo desideravano, erano iscritti ad un programma. Tali programmi consentivano ai partecipanti di essere contattati telefonicamente, per un periodo da tre a dodici mesi, dai collaboratori della X e di chiamare questi ultimi, in qualsiasi momento, al fine di ottenere informazioni relative alla loro patologia.
punto 10
Il giudice del rinvio indica che tali programmi perseguivano principalmente l’obiettivo di migliorare, per i partecipanti e i loro parenti, la comprensione della malattia nonché il rispetto dell’assunzione dei farmaci prescritti o la partecipazione ad altre terapie, di evitare trattamenti errati e di promuovere una risposta adeguata all’eventuale aggravamento dei sintomi e all’isolamento sociale. L’obiettivo dei suddetti programmi consisteva nel migliorare la gestione dei costi di assistenza dei pazienti, in particolare riducendo sensibilmente il numero di nuove ospedalizzazioni, nel sostenere i genitori dei pazienti che potevano essere colpiti da disturbi da deficit di attenzione e nel ridurre i rischi di patologie secondarie.
punto 11
Nell’ambito di tali attività, la X ha chiesto di beneficiare, per il periodo di cui trattasi nel procedimento principale, di un’esenzione dall’imposta sulla cifra d’affari. L’ amministrazione finanziaria di Z ha ritenuto che le prestazioni interessate fossero imponibili.
punto 12
La X, il cui ricorso proposto dinanzi al giudice competente in primo grado è stato respinto, ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania).
punto 13
In primo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se esso possa ritenere che consulenze di natura medica effettuate per telefono, che non siano connesse a un trattamento medico concreto o avvengano solo come preliminari a un simile trattamento, debbano essere assoggettate all’IVA o se debba applicare la giurisprudenza della Corte che esclude dall’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 le cure la cui finalità è semplicemente quella di rispondere ad esigenze generali, quali il tempo libero, il benessere o i bisogni di natura estetica.
punto 14
In secondo luogo, intende accertare se i criteri per le qualificazioni delle professioni mediche e paramediche, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, quali definiti dallo Stato membro interessato per le cure mediche «convenzionali», valgano anche per le prestazioni mediche fornite interamente senza contatto personale o se siano necessari requisiti supplementari a tale riguardo.
punto 15
Alla luce di tali considerazioni, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo che agisce per conto di casse malattia fornisce consulenza telefonica agli assicurati su varie questioni relative alla salute e alle patologie, sussista un’attività che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della [direttiva 2006/112].
2) Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sia sufficiente, in relazione alle prestazioni di cui alla prima questione e per le operazioni effettuate nel contesto di “programmi di accompagnamento” ai pazienti, ai fini delle attestazioni professionali necessarie, che le consultazioni telefoniche siano effettuate da “educatori sanitari” (assistenti sanitari, infermieri) e che, in circa un terzo dei casi, intervenga un medico».
Sulle questioni pregiudiziali › Sulla prima questione
punto 16
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possano rientrare nell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112.
punto 17
Da un’interpretazione letterale dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva deriva che una prestazione va esentata se soddisfa due condizioni, cioè, da una parte, se costituisce una prestazione medica e, dall’altra, se viene effettuata nel contesto dell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali definite dallo Stato membro interessato (sentenze del 27 giugno 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a., C-597/17, EU:C:2019:544, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
punto 18
Poiché la prima questione si riferisce alla natura della prestazione di cui trattasi, occorre precisare la portata della prima di tali condizioni.
punto 19
A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 si riferisce unicamente, nella formulazione della prima condizione posta, alla nozione di «prestazioni mediche», senza menzionare gli elementi relativi al luogo dell’esecuzione della prestazione.
punto 20
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, pur se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in questione riguarda prestazioni compiute in ambito ospedaliero, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva riguarda prestazioni fornite al di fuori di un tale ambito, sia nello studio privato del prestatore sia presso il domicilio del paziente o altrove (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2019, Peters, C-700/17, EU:C:2019:753, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
punto 21
Ne consegue quindi che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, una prestazione che soddisfa le condizioni enunciate da tale disposizione può rientrare nell’esenzione prevista da detta disposizione, indipendentemente dal luogo in cui è realizzata.
punto 22
Inoltre, la Corte ha precisato, nel caso di analisi mediche prescritte da medici generici, che il principio di neutralità fiscale non sarebbe rispettato qualora simili prestazioni fossero soggette a un regime IVA diverso a seconda del luogo in cui sono effettuate, laddove la loro qualità è equivalente tenuto conto della formazione dei soggetti che le erogano (sentenza del 18 settembre 2019, Peters, C-700/17, EU:C:2019:753, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
punto 23
Alla luce di tutti questi elementi, si deve constatare che prestazioni di cure effettuate per telefono possono rientrare nell’esenzione dall’IVA prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, se soddisfano tutte le condizioni di applicazione di tale esenzione.
punto 24
Tale considerazione è, peraltro, conforme all’obiettivo consistente nel ridurre i costi delle cure e nel rendere tali cure più accessibili ai singoli, perseguiti dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, Klinikum Dortmund, C-366/12, EU:C:2014:143, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
punto 25
Ciononostante, è possibile che uno stesso soggetto passivo effettui sia prestazioni esenti da IVA, che corrispondono alla nozione di «prestazioni mediche», che altre prestazioni soggette a tale imposta (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2003, Unterpertinger, C-212/01, EU:C:2003:625, punto 38; del 20 novembre 2003, D’Ambrumenil e Dispute Resolution Services, C-307/01, EU:C:2003:627, punto 56, nonché del 21 marzo 2013, PFC Clinic, C-91/12, EU:C:2013:198, punti 31 e 32).
punto 26
Pertanto, spetterà al giudice del rinvio stabilire in quale misura le consulenze telefoniche di cui trattasi nel procedimento principale rispondano alla nozione di «prestazioni mediche» di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112.
punto 27
A tal fine, spetterà ad esso verificare che tali consultazioni perseguano uno scopo terapeutico, dal momento che è quest’ultimo a determinare se una prestazione medica debba essere esentata dall’IVA (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2003, Unterpertinger, C-212/01, EU:C:2003:625, punti 40 e 42, e del 27 aprile 2006, Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen, C-443/04 e C-444/04, EU:C:2006:257, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
punto 28
A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, la nozione di «prestazioni mediche» riguarda prestazioni che hanno lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura del possibile, di guarire malattie o problemi di salute (sentenze del 14 settembre 2000, D., C-384/98, EU:C:2000:444, punto 18, e del 18 settembre 2019, Peters, C-700/17, EU:C:2019:753, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
punto 29
Tuttavia, non ne consegue necessariamente che la finalità terapeutica di una prestazione debba essere intesa in un’accezione particolarmente restrittiva (sentenze del 10 giugno 2010, Future Health Technologies, C-86/09, EU:C:2010:334, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 marzo 2013, PFC Clinic, C-91/12, EU:C:2013:198, punto 26). Pertanto, le prestazioni mediche effettuate allo scopo di tutelare, vuoi mantenendola vuoi ristabilendola, la salute delle persone beneficiano dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 (sentenze del 10 giugno 2010, Future Health Technologies, C-86/09, EU:C:2010:334, punti 41 e 42 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 21 marzo 2013, PFC Clinic, C-91/12, EU:C:2013:198, punto 27).
punto 30
Nell’ambito di tale analisi, la mancanza di prescrizione medica precedente la consultazione telefonica o di trattamento medico concreto conseguente a quest’ultima non è sufficiente, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto precedente, al fine di determinare se una siffatta consultazione rientri nella nozione di «prestazioni mediche», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.
punto 31
Nel caso di specie, consultazioni consistenti nel spiegare le diagnosi e le terapie possibili nonché nel proporre modifiche dei trattamenti seguiti, dal momento che consentono alla persona interessata di comprendere la sua situazione sul piano medico e, se del caso, di agire di conseguenza, segnatamente di assumere o di non assumere un determinato farmaco, possono perseguire uno scopo terapeutico e rientrare, a tale titolo, nella nozione di «prestazioni mediche», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva.
punto 32
Per contro, prestazioni consistenti nella comunicazione di informazioni su patologie o terapie, ma che non possono, a causa del loro carattere generale, contribuire a proteggere, mantenere o ristabilire la salute delle persone, non possono rientrare in tale nozione.
punto 33
Analogamente, prestazioni consistenti nella fornitura di informazioni di ordine amministrativo, quali il recapito di un medico o di un organismo di conciliazione, non possono essere assimilate a prestazioni rientranti nell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva.
punto 34
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell’esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle questioni pregiudiziali › Sulla seconda questione
punto 35
Si deve rilevare, in via preliminare, che, per costante giurisprudenza della Corte, spetta a quest’ultima, nell’ambito della procedura di cooperazione con i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito, e che, in tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare la questione che le è sottoposta (sentenza del 25 luglio 2018, Dyson, C-632/16, EU:C:2018:599, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
punto 36
Nel caso di specie, il giudice del rinvio indica che nessuna normativa nazionale vigente riguarda i requisiti professionali richiesti per la fornitura di consulenze mediche per telefono, e che, per quanto riguarda i programmi di accompagnamento dei pazienti, raccomandazioni che non hanno effetto vincolante menzionano gli operatori che possono intervenire, senza citare esplicitamente gli infermieri o gli assistenti sanitari. Il giudice del rinvio considera, in tali circostanze, che si potrebbe prevedere di far beneficiare dell’esenzione dall’IVA unicamente le prestazioni mediche fornite per telefono nelle quali intervenga un medico.
punto 37
Pertanto, si deve considerare che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, per il fatto che prestazioni mediche siano fornite telefonicamente, gli infermieri e gli assistenti sanitari che effettuano tali prestazioni debbano essere assoggettati a requisiti di qualificazione professionale supplementari, affinché dette prestazioni possano beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112.
punto 38
Occorre rilevare che tale questione mira a precisare la portata della seconda delle due condizioni poste dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, come ricordate al punto 17 della presente sentenza, relativa al fatto che le prestazioni mediche siano effettuate «nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato».
punto 39
A tal riguardo, occorre ricordare che dalla formulazione stessa dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva risulta che quest’ultimo non definisce la nozione di «professioni mediche e paramediche», ma rinvia, su tale punto, alla definizione adottata dal diritto interno degli Stati membri (sentenze del 27 aprile 2006, Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen, C-443/04 e C-444/04, EU:C:2006:257, punto 28, nonché del 27 giugno 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a., C-597/17, EU:C:2019:544, punto 23).
punto 40
Ciò premesso, gli Stati membri dispongono, in particolare al fine di garantire un’applicazione corretta e semplice dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva, di un potere discrezionale per definire le professioni nel cui ambito lo svolgimento delle prestazioni mediche è esentato dall’IVA e, in particolare, per determinare quali qualifiche siano richieste per esercitare tali professioni (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2006, Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen, C-443/04 e C-444/04, EU:C:2006:257, punti 29, 30 e 32, nonché sentenza del 27 giugno 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a., C-597/17, EU:C:2019:544, punto 24).
punto 41
Tale potere discrezionale non è tuttavia illimitato, dato che gli Stati membri devono tenere conto, da una parte, dell’obiettivo perseguito da tale disposizione, che consiste nel garantire che l’esenzione si applichi esclusivamente alle prestazioni mediche fornite da prestatori che possiedono le necessarie qualifiche professionali, e, dall’altra, del principio di neutralità fiscale (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2006, Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen, C-443/04 e C-444/04, EU:C:2006:257, punti 31, 36 e 37, nonché sentenza del 27 giugno 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a., C-597/17, EU:C:2019:544, punto 25).
punto 42
Gli Stati membri devono, in primo luogo, assicurarsi che l’esenzione prevista da tale disposizione si applichi esclusivamente a prestazioni mediche che presentano un livello di qualità sufficiente (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2006, Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen, C-443/04 e C-444/04, EU:C:2006:257, punto 37, nonché sentenza del 27 giugno 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a., C-597/17, EU:C:2019:544, punto 26).
punto 43
Al riguardo, il requisito di un livello di qualità sufficiente si applica indipendentemente dal mezzo di comunicazione scelto per la fornitura della prestazione.
punto 44
Spetta quindi agli Stati membri determinare le qualifiche professionali che consentono ai prestatori interessati di offrire cure di livello di qualità sufficiente, se del caso, esigendo da questi ultimi che essi acquisiscano qualifiche professionali supplementari rispetto a quelle richieste per la fornitura di prestazioni mediche in modo diverso che per telefono.
punto 45
In secondo luogo, gli Stati membri devono rispettare il principio di neutralità fiscale, il quale osta a che prestazioni simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell’IVA (sentenza del 27 aprile 2006, Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen, C-443/04 e C-444/04, EU:C:2006:257, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 27 giugno 2019, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a., C-597/17, EU:C:2019:544, punto 28).
punto 46
Pertanto, spetta, in particolare, al giudice del rinvio verificare se l’esclusione delle consultazioni e dei programmi di accompagnamento di pazienti forniti da infermieri e assistenti sanitari dall’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 sia contraria al principio di neutralità fiscale, in quanto tali professionisti, in base alle loro qualifiche professionali, sono idonei a garantire che siffatte prestazioni fornite telefonicamente presentino un livello di qualità equivalente a quello delle prestazioni effettuate da altri prestatori che utilizzano lo stesso mezzo di comunicazione.
punto 47
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che, per il fatto che prestazioni mediche sono fornite telefonicamente, gli infermieri e gli assistenti sanitari che offrono tali prestazioni siano soggetti a requisiti di qualificazione professionale supplementari, affinché dette prestazioni possano beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse possano essere considerate come aventi un livello di qualità equivalente a quello delle prestazioni fornite da altri prestatori che utilizzano lo stesso mezzo di comunicazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
punto 48
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell’esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
2) L’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che, per il fatto che prestazioni mediche sono fornite telefonicamente, gli infermieri e gli assistenti sanitari che offrono tali prestazioni siano soggetti a requisiti di qualificazione professionale supplementari, affinché dette prestazioni possano beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse possano essere considerate come aventi un livello di qualità equivalente a quello delle prestazioni fornite da altri prestatori che utilizzano lo stesso mezzo di comunicazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Firme
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