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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 539 del 1989

Decisione
decisa il 1989-11-30, depositata il 1989-12-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:539
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14357

  • Reati urbanistici
  • Costruzioni abusive
  • Eliminazione da parte del proprietario
  • Estinzione del reato
  • Omessa previsione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
In assenza di argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - già dichiarata non fondata e, quindi, manifestamente infondata - dell'art. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui prevede come causa di estinzione delle contravvenzioni urbanistiche il solo rilascio della concessione in sanatoria e non anche l'eliminazione delle opere abusive da parte del proprietario. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 167/1989; O.nn. 274 e 415/1989.

Norme impugnate

  • art. 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1989 dal Pretore di Castiglione del Lago nel procedimento penale a carico di Pellegrini Ersilia ed altro, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Castiglione del Lago, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui prevede come causa di estinzione dei reati contravvenzionali il solo rilascio della concessione in sanatoria e non anche il caso in cui l'imputato abbia provveduto ad eliminare le opere abusive, ripristinando l'originario assetto urbanistico-edilizio del territorio; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;
punto 2
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 cit.; che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo, certificazione di conformità agli stessi strumenti; che la medesima questione è stata successivamente dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze n. 274 e n. 415 del 1989; che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le citate decisioni; che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Castiglione del Lago con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989. Il Presidente: CONSO Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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