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Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio

Testo in vigore al

Capo I. Modificazioni al Titolo V del Libro I del Codice civile IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL CAPO I

Capo II. Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.

Art. 5

1. Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

Art. 7

1. Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'uffiziale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

2. Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del Codice civile, l'uffiziale dello stato civile non puo' rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

3. L'autorita' giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.

Art. 8

1. Il ministro del culto, davanti al quale e' celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.

2. L'atto di matrimonio e' compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'uffiziale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio e' stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 9

1. L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

  1. 1) il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

  2. 2) il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

  3. 3) la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

  4. 4) il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio;

  5. 5) il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

2. L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 10

1. Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'articolo 8, l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

2. Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui e' stata effettuata.

Art. 11

1. La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'uffiziale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del Re, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.

Art. 12

1. Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

  1. 1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

  2. 2° se le persone unite in matrimonio risultino gia' legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

  3. 3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermita' di mente.

Art. 18

1. Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione puo' aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

2. A questo scopo l'uffiziale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterra' opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalita' degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto davanti al quale e' venuta.

3. L'avviso restera' affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del Codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.

4. L'opposizione sospende la trascrizione ed e' regolata dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 14

1. La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa puo' essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

2. La trascrizione puo' essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuo' per tre mesi dopo revocata l'interdizione.12

3. Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 15

1. Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice civile.

Art. 16

1. La trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.

2. A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.3

Art. 17

1. La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullita' del matrimonio, o il provvedimento, col quale e' accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

2. La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Art. 18

1. La disposizione dell'art. 116 del Codice civile e' applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente articolo 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullita' del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

Art. 19

1. Le disposizioni del Codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.

2. In pendenza del giudizio di nullita' davanti i tribunali ecclesiastici, puo' essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del Codice civile. La domanda puo' essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di eta'. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, e' comunicata all'autorita' ecclesiastica.