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Decisione delegata della Commissione del 29 giugno 2012 sulle indagini e sulle ammende connesse alla manipolazione delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (2012/678/UE)

Testo in vigore al

Art. 4 Audizioni

Al fine di raccogliere informazioni o spiegazioni circa fatti o documenti relativi all'oggetto di un'indagine la Commissione può sentire ogni persona coinvolta direttamente o indirettamente nella compilazione dei dati relativi al disavanzo pubblico e al debito pubblico che accetti di essere sentita, e può mettere a verbale le risposte. L'entità interessata è informata prima dell'audizione di qualsiasi suo rappresentante o membro del personale. La persona sentita può richiedere l'assistenza di un rappresentante dell'entità interessata o di un consulente legale.

Art. 5 Ispezioni

1. I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione hanno il potere di:

  1. a) accedere a tutti i locali dell'entità interessata;

  2. b) accedere a tutti i dati e i conti dell'entità interessata, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati;

  3. c) fare o ottenere qualsiasi forma di copia o estratto di qualsiasi dato e conto;

  4. d) apporre i sigilli a qualsiasi dato e conto nella misura e per il periodo di tempo necessario per la raccolta di indizi concreti per l'indagine, senza ostacolare le attività essenziali dell'entità interessata.

  5. e) sentire qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'entità interessata relativamente a spiegazioni su fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'indagine, alle condizioni stabilite nell'articolo 4.

2. I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione devono presentare un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e la finalità dell'ispezione e la relativa data di inizio.

3. L'entità interessata coopera pienamente con la Commissione ai fini dell'ispezione.

4. Su richiesta della Commissione i membri del personale delle autorità statistiche degli Stati membri interessati prestano attivamente assistenza ai funzionari e alle altre persone che li accompagnato autorizzati dalla Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 1.

5. Qualora i funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che un'entità si oppone a un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato provvede a fornire loro l'assistenza necessaria in base alla normativa nazionale.

6. Se la normativa nazionale prevede che sia necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per svolgere l'ispezione, tale autorizzazione viene richiesta dalla Commissione. In tali casi l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è presentata contestualmente all'autorizzazione scritta di cui al paragrafo 2.

Art. 6 Diritto di formulare osservazioni

Prima dell'adozione della relazione di cui all'articolo 7, la Commissione invita lo Stato membro interessato a presentare per iscritto le osservazioni sulle risultanze preliminari.

Tale invito è formulato per iscritto e indica un termine per la presentazione di tali osservazioni che non può essere inferiore a quattro settimane.

Art. 7 Relazioni

1. La Commissione adotta una relazione contenente le sue risultanze e le osservazioni presentate dallo Stato membro interessato alla luce delle indagini svolte in conformità del presente capo, e trasmette tale relazione allo Stato membro.

2. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e la rende pubblica.

3. La Commissione (Eurostat) deve tenere debitamente informati sui risultati dell'indagine il comitato del sistema statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica.

4. Qualsiasi raccomandazione della Commissione al Consiglio di imporre un'ammenda allo Stato membro interessato si basa sulla relazione di cui al paragrafo 1.

Art. 8 Durata

1. La Commissione adotta la relazione di cui all'articolo 7 non più tardi di dieci mesi dopo la notifica della sua decisione di avviare un'indagine in conformità dell'articolo 2. In casi eccezionali, quando le indagini siano ostacolate o qualora l'acquisizione delle informazioni necessarie per le indagini implichi procedure eccessivamente lunghe, la Commissione può prorogare il termine di cinque mesi.

2. Le ispezioni sono completate entro sei mesi dalla data di inizio. In casi eccezionali, quando le ispezioni siano ostacolate o qualora l'acquisizione delle informazioni nel quadro delle ispezioni comporti procedure eccessivamente lunghe, la Commissione può prorogare il termine di tre mesi.

Capo III. Diritto della difesa e riservatezza

Art. 9 Diritto della difesa

Il principio del diritto della difesa si applica a qualsiasi attuazione della presente decisione.

Art. 10 Accesso al fascicolo

Lo Stato membro interessato ha il diritto di accedere su richiesta a tutti i documenti e agli altri elementi oggettivi raccolti dalla Commissione che possano servire come prove a supporto della raccomandazione al Consiglio di imporre un'ammenda a detto Stato membro.

I documenti ottenuti dallo Stato membro interessato mediante l'accesso al fascicolo sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente decisione.

Art. 11 Rappresentanza legale

Lo Stato membro interessato, qualsiasi entità interessata, qualsiasi persona che lavori per tale entità o qualsiasi altra persona fisica interessata ha diritto alla rappresentanza legale durante le indagini.

Art. 12 Riservatezza e segreto professionale

Le indagini di cui al capo II sono condotte nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale. I funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione non divulgano informazioni acquisite nell'ambito dell'indagine che siano coperte dall'obbligo di segreto professionale e di riservatezza.

I documenti o le informazioni ottenute dalla Commissione nel corso delle indagini sono utilizzate unicamente ai fini della presente decisione.

Capo IV. Criteri per la determinazione dell'entità dell'ammenda

Art. 13 Importo massimo

L'importo totale dell'ammenda non deve superare lo 0,2 % del più recente prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti dello Stato membro interessato, quale definito nel SEC 95, nel corso dell'anno precedente.

Art. 14 Criteri relativi all'entità dell'ammenda

1. La Commissione si assicura che l'ammenda raccomandata sia efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammenda è determinata sulla base di un importo di riferimento che può essere modulato al rialzo o al ribasso prendendo in considerazione le circostanze specifiche di cui al paragrafo 3.

2. L'importo di riferimento è pari al 5 % dell'impatto più ampio dell'errata rappresentazione sul livello del disavanzo pubblico o del debito pubblico dello Stato membro per gli anni pertinenti cui si riferisce la notifica nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

3. Tenuto conto dell'importo massimo di cui all'articolo 13, la Commissione prende in considerazione in ciascun caso, ove opportuno, le seguenti circostanze:

  1. a) la gravità e gli effetti più generali dell'errata rappresentazione, in particolare l'impatto dell'errata rappresentazione sul funzionamento della governance economica rafforzata dell'Unione;

  2. b) il fatto che l'errata rappresentazione sia il risultato provato di negligenza grave o, in alternativa, ne sia stata provata la volontarietà;

  3. c) il fatto che l'errata rappresentazione sia stata prodotta da un'unica entità o, in alternativa, che sia il risultato dell'azione concertata di due o più entità;

  4. d) la ripetizione, la frequenza o la durata dell'errata rappresentazione da parte dello Stato membro interessato. In tal caso, l'importo di riferimento è il più ampio rilevato e va moltiplicato per il numero di anni, nei quattro anni dall'ultima notifica, in cui si è verificata l'errata rappresentazione;

  5. e) il livello di diligenza e di cooperazione, o in alternativa il livello di ostruzionismo, mostrato dallo Stato membro interessato nell'individuazione dell'errata rappresentazione e nel corso delle indagini.

Art. 15 Termine di prescrizione per la riscossione delle ammende

1. Il diritto della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011 deve essere esercitato entro un periodo di cinque anni.

2. Il periodo decorre dal giorno in cui la decisione del Consiglio è notificata allo Stato membro interessato.

3. La prescrizione per il recupero delle ammende si interrompe a ogni azione intrapresa dalla Commissione ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o è sospesa per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Capo V. Disposizioni finali

Art. 16 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso