Sez. 1, Sentenza n. 8193 del 06/07/1987 Ud. (dep. 19/07/1988) Rv. 178883 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - REQUISITI PER LA CONFIGURABILITÀ.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - REQUISITI PER LA CONFIGURABILITÀ.*
Il concorso di persone nel medesimo reato, secondo il combinato disposto degli artt. 110, 114 e 115 cod. pen., si configura ogni qualvolta l'imputato con un comportamento materiale, commissivo od omissivo e/o anche soltanto psichico contribuisce alla realizzazione dell'evento tipico della fattispecie incriminatrice. Il contributo, pertanto, alla realizzazione collettiva del fatto criminoso - sia a livello ideativo o esecutivo, morale o materiale - deve estrinsecarsi in un comportamento esteriore che, nella partecipazione psichica deve consistere nella Determinazione o nel rafforzamento del proposito criminoso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 114 CORTE COST., Cod. Pen. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)