Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 35 del 1984
Massime (1)
Massima n. 14722
- Locazione di immobili urbani
- Uso non abitativo
- Recesso del locatore per destinare l'immobile ad uso commerciale proprio
- Questione ininfluente nel giudizio a quo
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dal d.l. 31 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui riconosce al locatore la facoltà di recedere dalla locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo solo nell'ipotesi di necessità e non anche nel caso in cui intenda destinare il bene ad uso commerciale proprio, in quanto, non avendo il giudice a quo escluso "la necessità", la questione proposta si rileva del tutto ininfluente per la definizione del giudizio principale. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in l. 31 marzo 1979, n. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. (s. n. 300/1983).
Norme impugnate
- art. 73 legge 27 luglio 1978, n. 392
- legge 31 marzo 1979, n. 93
- d.l. 30 gennaio 1979, n. 21
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, così come modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21 (Equo canone), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 marzo 1980 dal Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra Monti Umberto ed altra e Angelici Sandro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1980 dal Pretore di Castrovillari nel procedimento civile vertente tra Grisolia Francesco ed altri e Fraternale Antonio, iscritta al n. 830 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 21 ottobre 1980 dal Pretore di Castrovillari nel procedimento civile vertente tra Filardi Francesco e S.p.a. R.A.S., iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 dell'anno 1981.
Visto l'atto di costituzione della S.p.a. R.A.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Rilevato che il Pretore di Fermo, con ordinanza del 3 marzo 1980, e il Pretore di Castrovillari, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 21 ottobre 1980, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui prevede l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore l'indennità per avviamento commerciale, a norma dell'art. 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978, "anche nei casi in cui l'importo di essa può superare l'ammontare del canone percepito dallo stesso locatore" e "persino in ipotesi di necessità del locatore di destinare l'immobile ad attività propria o dei congiunti di cui all'art. 29, lettera b), della legge n. 392 del 1978";
che il Pretore di Fermo ha altresì sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978, come modificato dall'art. 1 bis del decreto legge n. 21 del 1979, convertito con modificazioni nella legge n. 93 del 1979, "nella parte in cui riconosce al locatore la facoltà di recedere dalla locazione di immobili non adibiti ad uso abitativo soltanto nell'ipotesi di necessità e non anche nell'ipotesi in cui intenda destinare l'immobile ad uso commerciale proprio";
punto 2
ritenuto che i giudizi, concernendo questioni identiche o connesse. devono essere riuniti:
punto 3
considerato che la prima questione è già stata decisa con la sentenza n. 300 del 1983 e che nelle ordinanze di rimessione non si trovano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che la seconda questione, essendo stata sollevata in presenza di una domanda di rilascio proposta dal locatore per "sopravvenuta necessità di destinare l'immobile ad uso proprio", necessità non esclusa dal Pretore, si rivela del tutto ininfluente per la definizione del giudizio a quo.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 3 marzo 1980 e dal Pretore di Castrovillari con due ordinanze del 21 ottobre 1980;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 3 marzo 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
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