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Sez. L, Sentenza n. 18462 del 29/08/2014 (Rv. 632328 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Mancata effettuazione, anche parziale, della prestazione lavorativa - Rilevanza disciplinare - Previsione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632328-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il comportamento del lavoratore subordinato, consistente nella mancata effettuazione, anche parziale, della prestazione lavorativa è in contrasto con il principio della sinallagmaticità delle prestazioni, sicché assume rilievo sotto il profilo disciplinare senza necessità di espressa previsione nel relativo codice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)