diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2949 del 14/06/1978 (Rv. 392388 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI, ANCHE IN LOCALITA SISMICHE - VIOLAZIONE - ORDINE DI DEMOLIZIONE - NECESSITA - LIMITI - FACOLTA DEL COSTRUTTORE - FATTISPECIE (AVANZAMENTO DELLA COSTRUZIONE FINO ALL'ADERENZA E CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DELLA INTERCAPEDINE).*
Stato
decisa il 1978-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392388-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI, ANCHE IN LOCALITA SISMICHE - VIOLAZIONE - ORDINE DI DEMOLIZIONE - NECESSITA - LIMITI - FACOLTA DEL COSTRUTTORE - FATTISPECIE (AVANZAMENTO DELLA COSTRUZIONE FINO ALL'ADERENZA E CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DELLA INTERCAPEDINE).*

Ove sia accertata una violazione delle norme sulle distanze fra le costruzioni, anche in relazione alla legge antisismica, il giudice deve ordinare la demolizione della costruzione, ma rimane sempre salva la facolta di chi ha costruito a distanza inferiore di porre riparo, anche in executivis, alla violazione consumata eliminando in altro modo, consentito dalla legge, l'intercapedine vietata. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto legittima l'eliminazione della violazione con l'avanzamento della costruzione sino a farla aderire con quella rispetto alla quale non era stata mantenuta la distanza legale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)