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Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 23/05/1972 (Rv. 358339 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358339-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'individuazione del contenuto dell'atto di appello, che normalmente rientra nella incensurabile valutazione del giudice di merito, spetta con cognizione piena alla Corte di Cassazione, qualora ne sia denunziato un vizio integrante error in procedendo, pur nei limiti dell'accertamento sul se effettivamente la funzione giurisdizionale relativa al capo di pronunzia impugnato debba considerarsi, a cagione dei limiti della devoluzione, esaurita, con preclusione di ogni ulteriore esame di esso nel corso dello stesso giudizio. (Conf 1870'69, mass n 341005).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)