Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Quarta Sezione ampliata) del 9 aprile 1997, causa T-47/95
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata)
9 aprile 1997
Nella causa T-47/95,
Terres rouges consultant SA, società di diritto francese, con sede in Parigi,
Cobana import SARL, società di diritto francese, con sede in Rungis (Francia),
SIPEF NV, società di diritto belga, con sede in Anversa,
rappresentate dall'avv. Michel Aurillac, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Charles Duro, 4, boulevard Royal,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Théofanis Christoforou, Yves Renouf e Gerard Berscheid, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Arthur Bräutigam e Jürgen Huber, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
Regno di Spagna, rappresentato dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
e
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affati giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Frédéric Pascal, incaricato dell'amministrazione centrale, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,
intervenienti,
avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3224, che stabilisce misure transitorie per l'attuazione dell'accordo quadro sulle banane concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 337, pag. 72),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),
composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dai signori J. Azizi, J. D. Cooke e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 dicembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza › Contesto normativo e fatti all'origine della controversia
punto 1
Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 404/93»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105), ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.
punto 2
Nell'art. 15 esso distingue, in particolare:
le importazioni tradizionali dai paesi ACP, entro il limite dei quantitativi stabiliti nell'allegato del regolamento (in prosieguo: le «banane ACP tradizionali»);
le importazioni non tradizionali dai paesi ACP che eccedono i quantitativi stabiliti per le banane tradizionali ACP (in prosieguo: le «banane ACP non tradizionali»);
le importazioni dai paesi terzi non ACP corrispondenti ai quantitativi provenienti dagli altri paesi terzi (in prosieguo: le «banane di paesi terzi»).
punto 3
L'art. 18 del regolamento n. 404/93 prevedeva che ogni anno venisse aperto un contingente tariffario di 2 milioni di tonnellate per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell'ambito di questo contingente tariffario, esso fissava il dazio per le banane di paesi terzi, assoggettando tuttavia a dazio zero le banane ACP non tradizionali. Esso stabiliva inoltre il dazio per le due categorie di banane al di fuori del contingente. Le banane ACP tradizionali non imputabili a questo contingente erano completamente esenti da dazio.
punto 4
A seguito dell'adozione, da parte del Consiglio, del regolamento n. 404/93, un certo numero di paesi latino-americani produttori di banane, cioè la Colombia, la Costa Rica, il Guatemala, il Nicaragua e il Venezuela, ha domandato, conformemente alle disposizioni dell'art. XXIII, nn. 1 e 2, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il «GATT»), la costituzione di un gruppo speciale. La costituzione di tale gruppo rappresentava una fase delle procedure di risoluzione delle controversie all'interno del GATT. Al gruppo è stato conferito il mandato di esaminare la questione sottoposta alle parti contraenti e di effettuare accertamenti al fine di aiutare le parti contraenti a formulare raccomandazioni o a decidere sulla questione sottoposta.
punto 5
Questo gruppo speciale ha concluso nel senso dell'incompatibilità con il GATT di alcuni aspetti del regime istituito dal regolamento n. 404/93, in particolare i dazi specifici riscossi all'importazione di banane, i dazi preferenziali accordati dalla Comunità alle banane originarie dei paesi ACP, nonché l'attribuzione di licenze d'importazione che consentono di effettuare importazioni nell'ambito del contingente tariffario. Il gruppo ha raccomandato alle parti contraenti di domandare alla Comunità di conformare questi aspetti agli obblighi ad essa imposti dal GATT II rapporto del gruppo speciale non è stato adottato dalle parti contraenti.
punto 6
Al fine di trovare una soluzione soddisfacente che consentisse di chiudere definitivamente la controversia tra i paesi latino-americani e la Comunità, quest'ultima ha notificato, nell'ottobre 1993, la sua intenzione di «deconsolidare», sulla base dell'art. XXVIII del GATT, il dazio sulle banane previsto nell'elenco di concessioni da essa depositato al GATT e di aprire negoziati con le parti principalmente interessate ai sensi di detto articolo.
punto 7
Nel quadro di tale deconsolidamento, la Commissione ha intrapreso negoziati che sono sfociati, nel marzo 1994, in un accordo quadro sulle banane (in prosieguo: ľ «accordo quadro») con i paesi latino-americani interessati, ad eccezione del Guatemala.
punto 8
Tale accordo quadro prevedeva in particolare la riduzione da 100 a 75 ECU per tonnellata del dazio sulle banane di paesi terzi nel quadro del contingente tariffario.
punto 9
Esso ha anche suddiviso detto contingente in quote specifiche assegnate nel modo seguente:
Paese Percentuale del contingente tariffario complessivo
Costa Rica 23,4%
Colombia 21%
Nicaragua 3 %
Venezuela 2%
Repubblica dominicana e altri Stati ACP per quanto riguarda i quantitativi non tradizionali 90000 t
Altri
46,32% (1994)
46,51% (1995)
punto 10
Tenuto conto di detto accordo quadro, le parti contraenti di questo si sono impegnate a non domandare l'adozione del rapporto del gruppo speciale su tale questione.
punto 11
Il regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3224, che stabilisce misure transitorie per l'attuazione dell'accordo quadro sulle banane concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 337, pag. 72; in prosieguo: il «regolamento n. 3224/94» o «regolamento impugnato»), ha stabilito misure transitorie per l'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità fino all'adozione di misure definitive.
punto 12
Esso ha inoltre ripartito come segue il volume assegnato di 90000 tonnellate di banane ACP non tradizionali:
Paese Quantità in tonnellate
Repubblica dominicana 55000
Belize 1500
Costa d'Avorio 7500
Camerun 7500
Altri 5000
punto 13
Esso è stato adottato sulla base, in particolare, dell'art. 20 del regolamento n. 404/93, che autorizza la Commissione a stabilire le modalità di applicazione del titolo IV (regime degli scambi con i paesi terzi).
punto 14
Le ricorrenti sono tre società che si occupano dell'importazione e della messa in commercio del 70% della produzione di banane della Costa d'Avorio.
Sentenza › Procedimento
punto 15
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 1995, le ricorrenti hanno proposto un ricorso d'annullamento contro il regolamento n. 3224/94.
punto 16
Il 22 marzo 1995 il Consiglio ha depositato una domanda d'intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione.
punto 17
Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 aprile 1995, la convenuta ha sollevato un'eccezione di irricevibilità.
punto 18
Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su questa eccezione il 9 giugno 1995.
punto 19
Il 20 luglio 1995 il Regno di Spagna ha depositato una domanda d'intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione.
punto 20
Il 27 luglio 1995 la Repubblica francese ha depositato una domanda d'intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione.
punto 21
Con ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 26 ottobre 1995, l'eccezione di irricevibilità è stata riunita al merito. Con ordinanze emanate lo stesso giorno dal presidente della Quarta Sezione, il Consiglio, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sono stati ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.
punto 22
Ai sensi dell'art. 51, n. 2, del regolamento di procedura e a seguito della domanda del Regno di Spagna, il Tribunale, con decisione 5 dicembre 1995, ha deciso di rimettere la causa alla Quarta Sezione ampliata, composta di cinque giudici.
punto 23
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale senza procedere ad istruttoria, ma ha invitato la convenuta a rispondere per iscritto a taluni quesiti e a produrre copia del verbale della riunione del comitato di gestione del 20 dicembre 1994. La convenuta ha depositato le sue risposte, assieme al documento richiesto, il 26 novembre 1996.
punto 24
Le parti, ad eccezione del Consiglio, hanno presentato osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 4 dicembre 1996.
Sentenza › Conclusioni delle parti
punto 25
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
annullare il regolamento n. 3224/94;
condannare la Commissione alle spese.
punto 26
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile e, in via subordinata, respingerlo;
condannare le ricorrenti alle spese.
punto 27
Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile e, in via subordinata, respingerlo.
punto 28
La Spagna conclude che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile e, in via subordinata, respingerlo.
punto 29
La Repubblica francese conclude che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile.
Sentenza › Motivi e argomenti delle parti
punto 30
A sostegno della loro domanda di annullamento le ricorrenti prospettano quattro motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione di forme sostanziali, alla violazione del regolamento n. 404/93, all'inapplicabilità dell'accordo quadro ed alla violazione della quarta Convenzione ACP-CEE conclusa a Lomé il 15 dicembre 1989.
punto 31
La Commissione deduce in via principale l'irricevibilità del ricorso e in via subordinata l'infondatezza dei quattro motivi d'annullamento.
Sentenza › Sulla ricevibilità › Argomenti delle parti
punto 32
La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese e dal Consiglio, eccepisce l'irricevibilità del ricorso d'annullamento, sostenendo che le ricorrenti non sono direttamente ed individualmente interessate dal regolamento n. 3224/94, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE.
punto 33
Le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che esse importano il 70% della produzione ivoriana e che una di esse, vale a dire la Terres rouges consultant, importa solamente banane ivoriane.
punto 34
Esse ricordano che, ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 404/93 e dell'allegato di questo, la Costa d'Avorio può esportare nella Comunità 155000 tonnellate l'anno di banane, a titolo di banane ACP tradizionali. Tale quantitativo sarebbe inferiore al potenziale attuale della produzione e la Costa d'Avorio sarebbe in grado di immettere approssimativamente 50000 tonnellate supplementari di banane sul mercato comunitario.
punto 35
Le ricorrenti rilevano che, ai sensi del regolamento n. 404/93, la Costa d'Avorio aveva un diritto di accesso al contingente tariffario di 2 milioni di tonnellate e che tale diritto è stato confermato nei seguenti termini da una lettera del 12 luglio 1993 del vicepresidente della Commissione al ministro dell'Agricoltura della Costa d'Avorio:
«Sono peraltro persuaso del fatto che l'esenzione dal dazio di cui godono, nell'ambito del contingente annuale di 2 milioni di tonnellate, le importazioni di banane ACP che superano i quantitativi tradizionali consentirà alla Costa d'Avorio di smaltire tutta la sua produzione sul mercato comunitario».
punto 36
Tuttavia, a seguito dell'adozione del regolamento n. 3224/94, questi diritti d'accesso al contingente tariffario per banane ACP non tradizionali provenienti dalla Costa d'Avorio sarebbero stati ridotti retroattivamente, con decorrenza dal 1° ottobre 1994, a 7500 tonnellate l'anno. Il regolamento n. 3224/94 avrebbe quindi profondamente modificato i diritti conferiti dal regolamento n. 404/93.
punto 37
Ciò considerato, le ricorrenti sarebbero direttamente riguardate dalla notevole riduzione dell'accesso al contingente tariffario delle banane ACP non tradizionali provenienti dalla Costa d'Avorio.
punto 38
Esse sarebbero del pari individualmente riguardate in quanto rappresentano il 70% delle importazioni ivoriane. Mentre nel 1994 esse avrebbero potuto importare sul mercato comunitario circa 35000 tonnellate di banane ACP non tradizionali, vale a dire il 70% delle 50000 tonnellate supplementari, ora potrebbero importare solamente 5250 tonnellate l'anno, vale a dire il 70% delle 7500 tonnellate assegnate alla Costa d'Avorio.
Sentenza › Sulla ricevibilità › Giudizio del Tribunale
punto 39
Secondo una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, l'art. 173, quarto comma, del Trattato conferisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, pur se emanata in forma di regolamento, li riguardi direttamente ed individualmente. Scopo di tale disposizione è in particolare quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo tocca direttamente ed individualmente, e quindi di precisare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto (v. sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak e Società emiliana lavorazione frutta/Commissione, Race. pag. 1949, punto 7, e sentenza del Tribunale 7 novembre 1996, causa T-298/94, Roquette Frères/Consiglio, Race. pag. II-1531, punto 35).
punto 40
II criterio di distinzione tra un regolamento e una decisione dev'essere ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi. Bisogna dunque valutare la natura dell'atto impugnato ed in particolare gli effetti giuridici che esso mira a produrre o che produce effettivamente (v. sentenza della Corte 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz und Geldermann/Consiglio, Race. pag. 941, punto 7, e sentenza Roquette Frères/Consiglio, citata, punto 36).
punto 41
Nel caso di specie, il regolamento impugnato non presenta alcun elemento che consenta di qualificarlo come decisione adottata in forma di regolamento. Esso è formulato in termini generali e astratti ed è applicabile in tutti gli Stati membri senza tenere conto della situazione di importatori individuali. La sua finalità consiste nel modificare il regime d'importazione di banane stabilito dal regolamento n. 404/93 per adattarlo ai cambiamenti introdotti dall'accordo quadro concluso con i paesi latino-americani interessati.
punto 42
Ne consegue che il regolamento impugnato si applica a situazioni obiettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di soggetti individuati in maniera generale e astratta.
punto 43
In merito alla questione se le ricorrenti siano individualmente riguardate dal regolamento impugnato, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, non è escluso che, in determinate circostanze, anche un atto normativo che si applichi alla generalità degli operatori economici interessati possa riguardare individualmente alcuni di loro (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 13, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19; ordinanza del Tribunale 11 gennaio 1995, causa T-116/94, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori/Consiglio, Race. pag. II-1, punto 26). In tale ipotesi, un atto comunitario potrebbe allora presentare, nel contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50).
punto 44
Tuttavia, la possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o perfino l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento non implica affatto che tali soggetti debbano essere considerati come individualmente interessati dal provvedimento (v. sentenza della Corte 16 marzo 1978, causa 123/77, Unicme/Consiglio, Racc. pag. 845, punto 16).
punto 45
A questo proposito, è opportuno rammentare le disposizioni che costituiscono il quadro normativo della presente controversia. L'art. 19 del regolamento n. 404/93 dispone che il contingente tariffario sia aperto fino a concorrenza del 66,5% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), del 30% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali (categoria B) e del 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali (categoria C). I criteri complementari cui gli operatori devono attenersi sono determinati secondo la procedura prevista all'art. 27 del regolamento. Gli operatori che soddisfano tali condizioni e ai quali le autorità competenti dello Stato membro in questione rilasciano licenze d'importazione sono liberi di importare banane di paesi terzi o banane ACP non tradizionali nell'ambito del contingente tariffario, qualunque sia la categoria di importatori cui appartengono.
punto 46
Occorre del pari ricordare che la Corte ha statuito che gli artt. 18 e 19 del regolamento n. 404/93 hanno per oggetto l'istituzione di una disciplina degli scambi di banane con i paesi terzi e di un meccanismo di ripartizione del contingente tariffario tra categorie di operatori economici definiti mediante criteri oggettivi. Dette disposizioni si applicano dunque a situazioni obiettivamente determinate e producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto. Ne consegue che l'atto impugnato riguarda le ricorrenti soltanto nella loro qualità obiettiva di operatori economici nel settore della commercializzazione delle banane provenienti da paesi terzi, alla stessa stregua di ogni altro operatore economico che si trovi in una posizione identica (ordinanza della Corte 21 giugno 1993, causa C-276/93, Chiquita Banana e a./Consiglio, Racc. pag. I-3345, punti 10-12).
punto 47
È vero che il regolamento n. 3224/94 ha limitato il quantitativo di banane ACP non tradizionali che la Costa d'Avorio poteva esportare nell'ambito del contingente tariffario. Tuttavia, ai sensi del regolamento n. 404/93 (v. supra, punto 45), gli importatori delle categorie A, B e C hanno tutti il diritto di importare banane provenienti dalla Costa d'Avorio. Il regolamento n. 3224/94 riguarda dunque tutti gli importatori che intendono importare banane dalla Costa d'Avorio, e il fatto che le ricorrenti importino attualmente una quota rilevante di banane ivoriane non configura una situazione di fatto particolare che le distingue dagli altri importatori.
punto 48
Quanto all'argomento delle ricorrenti secondo il quale il regolamento n. 3224/94 ha profondamente modificato i diritti stabiliti dal regolamento n. 404/93 dev'essere anch'esso disatteso.
punto 49
Esso si fonda sulla premessa che, prima dell'adozione del regolamento n. 3224/94, la Costa d'Avorio avrebbe potuto immettere sul mercato comunitario approssimativamente 50000 tonnellate di banane ACP non tradizionali oltre alla quantità di 155000 tonnellate di banane ACP tradizionali assegnatale dal regolamento n. 404/93 (v. supra, punti 34-38).
punto 50
A questo proposito dev'essere rilevato, in primo luogo, che il regolamento n. 3224/94 non impedisce in alcun modo alle ricorrenti di importare sul mercato comunitario banane ACP tradizionali provenienti dalla Costa d'Avorio. Infatti le ricorrenti possono sempre importare il 70%, o anche più, delle 155000 tonnellate di banane ACP tradizionali assegnate a questo paese.
punto 51
In secondo luogo, come la Commissione ha sottolineato all'udienza senza essere contraddetta dalle ricorrenti, il quantitativo totale delle banane ACP tradizionali e non tradizionali esportate dalla Costa d'Avorio nel 1993 e nel 1994 dopo l'instaurazione del nuovo regime ad opera del regolamento n. 404/93 non ha superato le 160000 tonnellate l'anno. Queste esportazioni non hanno quindi ecceduto la quantità di 162500 tonnellate costituita dalla riserva di 155000 tonnellate di banane ACP tradizionali e dalla quota di 7500 tonnellate di banane ACP non tradizionali riservata alla Costa d'Avorio dal regolamento n. 3224/94. In realtà, la cifra di 50000 tonnellate citata dalle ricorrenti rappresenta una stima della produzione potenziale delle piantagioni ivoriane e non delle esportazioni attuali. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la loro posizione, in realtà, non è stata quindi pregiudicata dall'emanazione del regolamento n. 3224/94.
punto 52
Peraltro, il vicepresidente della Commissione non ha considerato, nella sua lettera del 12 luglio 1993 citata dalle ricorrenti (v. supra, punto 35), che la cifra di 200000 tonnellate rappresentasse l'ammontare della produzione attuale della Costa d'Avorio. Ha invece dichiarato:
«(...) sono stato perfettamente informato degli investimenti realizzati nel Suo paese che devono portare la produzione bananiera al di là delle 200000 tonnellate l'anno e posso assicurarLe che queste informazioni sono del pari state portate a conoscenza del Consiglio. Sono peraltro queste informazioni che hanno permesso al Consiglio di fissare un quantitativo tradizionale per la Costa d'Avorio che supera di molto il quantitativo risultante da un'interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Lomé».
punto 53
Egli ha inoltre spiegato come era stato calcolato il contingente tariffario riservato alla Costa d'Avorio:
«D'altra parte, è evidente che il Consiglio ha dovuto tenere conto anche della necessità di conservare un equilibrio tra le diverse fonti di approvvigionamento del mercato comunitario, senza il quale l'esito di tutta la pratica sarebbe stato compromesso. Ciò considerato, ritengo che il quantitativo tradizionale stabilito per il Suo paese rappresenti un compromesso equo, tanto più che tale quantitativo supera anche il livello del miglior risultato raggiunto in passato sul mercato comunitario nel suo complesso».
punto 54
In terzo luogo, l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale la Costa d'Avorio dovrebbe essere in grado di immettere sul mercato comunitario una quantità supplementare di 50000 tonnellate di banane ACP non tradizionali in forza delle disposizioni del regolamento n. 404/93 è inesatta. L'art. 18 di questo regolamento ha infatti previsto in generale l'apertura di un contingente tariffario annuale di 2 milioni di tonnellate per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali, e non ha riservato alla Costa d'Avorio alcuna quota specifica di tale contingente.
punto 55
Dalle considerazioni precedenti discende che il regolamento n. 3224/94 non considera la situazione delle ricorrenti né incide specificamente su di essa e riguarda queste ultime solo nella loro qualità obiettiva di importatori di banane di paesi terzi. La situazione giuridica delle ricorrenti non è pregiudicata in ragione di una situazione di fatto che le caratterizzi rispetto ad altri operatori economici che si trovino nella stessa situazione.
punto 56
Ne consegue che il regolamento n. 3224/94 non riguarda le ricorrenti individualmente.
punto 57
Sebbene non sia strettamente necessario affrontare la questione se le ricorrenti siano direttamente interessate da detto regolamento, occorre aggiungere che questo incide solo indirettamente sulla situazione giuridica delle ricorrenti. L'art. 17 del regolamento n. 404/93 obbliga ciascun importatore a richiedere un certificato d'importazione per importare banane di paesi terzi. Ai sensi degli artt. 17 e 19 di quest'ultimo regolamento, spetta agli Stati membri stabilire il numero di licenze d'importazione da rilasciare a ciascun importatore e rilasciare tali licenze.
punto 58
Pertanto, solo le decisioni degli Stati membri che concedono o negano dette licenze possono riguardare direttamente le ricorrenti. Il fatto che una certa quantità di banane sia assegnata alla Costa d'Avorio dal regolamento n. 3224/94 non è idoneo a influire direttamente sulla situazione giuridica delle ricorrenti, poiché queste restano libere di importare banane provenienti da qualsiasi paese terzo o ACP nell'ambito del contingente tariffario, a condizione di avere ottenuto le licenze d'importazione necessarie.
punto 59
Occorre peraltro rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato che, eventualmente, sarebbe loro impossibile mettere in discussione la validità del regolamento n. 3224/94 dinanzi a un giudice nazionale, ad esempio nell'ambito di un ricorso contro il rifiuto delle autorità nazionali competenti di rilasciare loro certificati d'importazione per le banane ACP non tradizionali provenienti dalla Costa d'Avorio, e domandare al giudice nazionale di sottoporre, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, una questione pregiudiziale alla Corte in proposito.
punto 60
Risulta da tutto quanto precede che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
Sentenza › Sulle spese
punto 61
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e, viste le conclusioni della Commissione, vanno condannate alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri e il Consiglio, intervenienti, sopporteranno le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese sopportate dalla convenuta.
3) Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.
Firme
Lenaerts
Lindh
Azizi
Cooke
Jaeger
Cosi deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 aprile 1997.
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
K. Lenaerts