diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3631 del 15/12/1984 Ud. (dep. 19/04/1985) Rv. 168774 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - REVOCA - INEFFICACIA - LIMITE: EFFETTUAZIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE.*
Stato
decisa il 1984-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168774-01

IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - REVOCA - INEFFICACIA - LIMITE: EFFETTUAZIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE.*

Il carattere negoziale della dichiarazione di gravame comporta che la eventuale rinunzia produce l'Estinzione della impugnazione, e perciò è giuridicamente irrilevante - perché inefficace - la revoca di detta rinunzia. Ad una situazione di questo tipo deve necessariamente seguire la inammissibilità del gravame ed in tal caso la sentenza o l'ordinanza ha solo un contenuto dichiarativo della verificatesi Estinzione. Tuttavia, è da riconoscere Rilevanza ed il valore negoziale alla eventuale revoca di detta rinunzia alla stregua del momento cronologico del suo verificarsi e cioè quando non è ancora perentorio il termine previsto dalla legge per proporre gravame. (Conf mass n 150962; (Conf mass n 148141).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 206 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)