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Sez. 1, Sentenza n. 6128 del 26/03/2015 (Rv. 634689 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Sindaco - Terzo mandato consecutivo - Divieto - Gestione commissariale durante uno dei mandati - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634689-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

In materia elettorale, il divieto di immediata rieleggibilità a sindaco di chi abbia ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, previsto dall'art. 51, secondo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mirando ad assicurare, nelle elezioni al governo locale, la tutela della "par condicio", suscettibile di essere alterata da rendite di posizione, opera anche qualora, durante uno dei mandati, il comune sia stato gestito da un commissario prefettizio, non potendosi escludere la configurabilità del mandato stesso in presenza di una siffatta gestione, ed altresì prescindendo la citata norma (salva l'eccezione introdotta dal suo terzo comma) dalla consecutività dell'effettivo espletamento delle funzioni di sindaco.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 51 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)