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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 6 novembre 1984, causa 177/83

Decisione
decisa il 1984-11-06
ECLI
ECLI:EU:C:1984:334

Epigrafe

Nel procedimento 177/83, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Landgericht di Monaco I, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Th. Kohl KG, con sede in Regensburg, Repubblica federale di Germania, da un lato, e Ringelhan & Rennett SA, con sede in Annecy, Francia, e Ringelhan Einrichtungshaus GmbH, con sede in Oberhausen, Repubblica federale di Germania, dall'altro, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del trattato, LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann e Y. Galmot, giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia possono così riassumersi:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

punto 1
La presente controversia riguarda l'utilizzazione, da parte di un'impresa francese, di un contrassegno sul mercato tedesco.La società francese Ringelhan & Rennett SA, prima convenuta nella causa principale, veniva costituita nel 1971 quale filiale della società tedesca Ringelhan & Rennett che si era estinta in seguito a fallimento nel 1982. Prima di tale ultima data la società francese era stata ceduta ad un terzo e, a partire dal momento del fallimento, i suoi interessi commerciali in Germania vengono rappresentati dalla Ringelhan Einrichtungs GmbH, seconda convenuta. La cessata società tedesca Ringelhan & Rennett e la ditta Kohl KG, ricorrente nella causa principale, figuravano fra i principali produtori e installatori di attrezzature per farmacia sul mercato tedesco.La cessata società tedesca Ringelhan-& Rennett e le sue filiali in altri stati membri, fra cui in particolare la società francese, fornivano con denominazione commerciale comune la medesima serie di attrezzature per farmacia; come contrassegno commerciale veniva usata la sigla «r + r» a caratteri bianchi su fondo rosso. Dopo il fallimento della società tedesca, la società francese e il suo nuovo rappresentante in Germania continuavano a servirsi di questo contrassegno per la presentazione e la messa in commercio dei loro prodotti sul mercato tedesco.
punto 2
Il 27 gennaio 1983 la ditta Kohl intentava, dinanzi al Landgericht di Monaco I, ai sensi dell'art. 3 della legge tedesca sulla concorrenza sleale («Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb»), un'azione inibitoria diretta ad ottenere, nei confronti della convenuta, il divieto di far riferimento, nei loro rapporti commerciali e nella loro pubblicità per le attrezzature farmaceutiche, al contrassegno «r + r» della cessata società Ringelhan & Rennett senza indicare chiaramente l'assenza di legami giuridici o economici con questa società. L'art. 3 della legge tedesca sulla concorrenza sleale recita: «Chiunque nei suoi rapporti commerciali, a scopo di concorrenza, fornisca indicazioni atte ad indurre in inganno su dati commerciali, in particolare sulle caratteristiche, l'origine, le modalità di fabbricazione e il prezzo di singoli prodotti o prestazioni commerciali ovvero dell'intera serie dei propri prodotti o prestazioni, sui listini, le modalità o le fonti di approvvigionamento, sull'attribuzione di riconoscimenti o sul motivo o l'oggetto della vendita o sulla consistenza delle scorte, può essere fatto oggetto di un' azione inibitoria delle suddette indicazioni». Dinanzi al Landgericht l'attrice sosteneva che l'uso del segno distintivo in questione dava l'impressione erronea che si trattasse della cessata ditta tedesca, che era molto rinomata, mentre non esisteva più alcun legame con quest'ultima. Così, le convenute si avvalevano slealmente del «goodwill» fruito dalla ditta cessata. Le convenute sostenevano essenzialmente che prima del fallimento della ditta tedesca le due società, quella tedesca e quella francese, formavano un'entità economica unica sotto una gestione comune. Le loro attività, sia sul piano del programma di produzione che su quello della messa in commercio, venivano esercitate in comune. In una certa misura, la società francese aveva anche fornito attrezzature a farmacie situate nella Repubblica federale. In forza dell'art. 30 del trattato, la società francese aveva dunque il diritto, anche dopo il fallimento della ditta tedesca, di utilizzare la sigla «r + r» anche sul mercato tedesco e non può essere tenuta ad apporre altre indicazioni oltre a quelle d'uso nei rapporti commerciali.
punto 3
Nell'ambito di tale controversia il Landgericht di Monaco I, con ordinanza 9 giugno 1983, ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del tratto, la seguente questione pregiudiziale: «Premesso che, una sigla (nel nostro caso: “r + r” in bianco su fondo scuro) è stata finora usata lecitamente — come contrassegno dell'impresa di cui trattasi — in commercio da un'impresa straniera (nel nostro caso: francese) nel proprio paese (nel nostro caso: la Francia), questa impresa straniera (nel nostro caso: francese) aveva costituito un gruppo con un'impresa della Repubblica federale di Germania, la quale aveva usato la stessa sigla — come contrassegno d'impresa —in detto paese, finché non si era estinta in seguito a fallimento, l'uso della sigla da parte dell'impresa straniera nella Repubblica federale è vietato dal diritto della concorrenza tedesco, giacché gli operatori tedeschi ravvisano in detta sigla un'allusione all'impresa tedesca non più esistente o comunque al gruppo (del pari non più esistente) e un uso del genere può quindi indurre in errore (§ 3 UWG), se il diritto comunitario (in particolare l'art. 30 del trattato GEE) osti al divieto per l'impresa straniera di usare la sigla nella Repubblica federale di Germania; se in proposito abbia rilevanza l'entità della possibile confusione».
punto 4
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 16 agosto 1983. Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte: la Th. Kohl KG, attrice nella causa principale, con l'avv. Hermann Schwanhäusser, del foro di Monaco di Baviera, la Ringelhan & Rennett SA e la Ringelhan Einrichtungs GmbH, convenuta nella causa principale, con l'avv. Jochen Pagenberg, del foro di Monaco di Baviera, il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Martin Seidel, consigliere presso il ministero federale degli affari economici, in qualità di agente, il governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Jean-Paul Costes, addetto al segretariato generale del comitato interministeriale per le questioni di cooperazione economica europea, in qualità di agente, e. la Commissione delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Christoph Bail, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente. Ai sensi dell'art. 95, § 2, del regolamento di procedura, dietro richiesta in tal senso alla Corte da parte della Repubblica federale di Germania, la causa è stata sottoposta all'esame dalla Corte in seduta plenària. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, essa ha rivolto alcuni quesiti alle parti della causa principale, cui queste ultime hanno risposto entro i termini stabiliti.

SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
La ditta Kohl, attrice nella causa principale, e il governo tedesco sostengono che il diritto comunitario non osta all'applicazione di una legge nazionale che consenta di vietare l'uso di un contrassegno che induca in errore,in circostanze come quelle descritte nella questione pregiudiziale.
paragrafo 2
Conformemente alla giurisprudenza «Cassis de Dijon», gli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti da disparità delle legislazioni nazionali vanno accettati nella misura in cui, in mancanza di una normativa comune, tali prescrizioni, dirette indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, siano necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, alla protezione dei consumatori e alla lealtà dei negozi commerciali. La Corte ha tenuto conto, in una serie di sentenze, delle disparità fra le leggi nazionali, come per esempio in materia di contraffazione (causa 6/81, Beele, Race. 1982, pag. 707), di punzonatura di manufatti di metallo prezioso (causa 220/81, Robertson, Racc. 1982, pag. 2349), di disegni e modelli (causa 144/81, Keurkoop, Racc. 1982, pag. 2853) e di vendita con offerta in omaggio (causa 286/81, Oosthoek, Racc. 1982, pag. 4575). Queta giurisprudenza è stata seguita dai tribunali tedeschi in particolare nell'ambito dell'applicazione della legge tedesca sulla concorrenza sleale.
paragrafo 3
Orbene, la disciplina dettata dall'art. 3 di questa legge, da applicare indistintamente alla messa in commercio dei prodotti nazionali ed importati, risponde in effetti (sempre secondo l'attrice ed il governo tedesco) ad esigenze imperative attinenti alla protezione dei consumatori e alla lealtà dei negozi commerciali. Un divieto fondato su questa norma non viola pertanto la disciplina comunitaria in materia di libera circolazione delle merci.
paragrafo 4
Il governo della Repubblica federale di Germania ritiene d'altra parte che la tutela dei consumatori rientri nella ampia nozione di ordine pubblico di cui all'art. 36 del trattato. Risulta inoltre, dall'art. 1, n. 2, della convenzione dell'Unione di Parigi che la tutela della proprietà industriale e commerciale comprende altresì la tutela contro la concorrenza sleale in tale ambito. Se dunque un divieto come quello oggetto della presente controversia dovesse rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del trattato, esso sarebbe tuttavia giustificato ai sensi dell'art. 36 del trattato.
paragrafo 5
Il governo tedesco riconosce che la tutela dei suddetti valori giuridici va realizzata tramite mezzi proporzionati allo scopo perseguito, ossia tramite provvedimenti comportanti un minimo di ostacoli alla circolazione intracomunitária delle merci. Nella fattispecie, un divieto totale di far uso del contrassegno potrebbe essere sproporzionato rispetto allo scopo perseguito ove potesse rivelarsi sufficiente un'indicazione aggiuntiva in ordine all'origine del contrassegno stesso. A questo proposito deve rinviarsi agli usi commerciali ritenuti corretti e leali nello stato membro d'importazione (cfr. sentenza 22. 1. 1981, causa 58/80, Dansk Supermarked, Race. pag. 181). Di conseguenza, spetta al giudice nazionale esaminare, da una parte, se in base al diritto nazionale ricorrano gli elementi costitutivi di un'indicazione fraudolenta e determinare, dall'altra, i provvedimenti da adottare per porvi rimedio. In proposito si potrebbe partimenti tener conto della gravità del rischio di errore.
paragrafo 6
Secondo le società Ringelhan, convenute nella causa principale, e secondo il governo francese, un divieto come quello oggetto della questione pregiudiziale è incompatibile con le norme di diritto comunitario in materia di libera circolazione delle merci. A sostegno di questa tesi essi rinviano alla giurisprudenza della Corte in materia di diritti di proprietà industriale e commerciale, e più precisamente alla sentenza 3 luglio 1974 (Kaffee Hag, 192/73, Race. pag. 731). Ne deriva che, nella fattispecie, la cessata società tedesca non avrebbe potuto, prima del suo fallimento, opporsi alla messa in commercio, nella Repubblica federale, dei prodotti fabbricati dalla sua filiale in Francia e muniti, con la sua approvazione, del segno distintivo ad esse comune. In effetti, secondo la sentenza precitata, il carattere esclusivo del diritto di cui trattasi, conseguenza della territorialità della legge interna, non può essere fatto valere dal titolare di un diritto al fine di impedire la distribuzione, in uno stato membro, di merci legalmente prodotte sotto un marchio identico, avente la stessa origine, in un altro stato membro. A fortiori, dei terzi non avrebbero potuto, all'epoca, basarsi sull'art. 3 della suddetta legge tedesca sulla concorrenza sleale per far valere una confusione sull'origine dei prodotti in questione. Ora, il fallimento della cessata società tedesca e, pertanto, la scomparsa del gruppo che essa formava con la prima convenuta non può avere come conseguenza di consentire a terzi di far valere una confusione che essi non potevano invocare in precedenza.
paragrafo 7
La Ringelhan precisa che l'estinzione del diritto di marchio nel diritto comunitario sopravviene anche in caso di frazionamento del diritto di un titolare fino a quel momento unico, per esempio in seguito a fallimento. Anche gli autori che negano l'estinzione in caso di frazionamento del diritto a seguito di provvedimenti della pubblica autorità, lo ammettono in caso di fallimento. In effetti, l'alienazione di un diritto di marchio in seguito a fallimento deve produrre le medesime conseguenze giuridiche di un trasferimento autonomo e volontario del diritto intervenuto prima dell'apertura della procedura concorsuale. Nella fattispecie, il curatore fallimentare della cessata società tedesca aveva dato il suo assenso all'uso del segno distintivo in Germania da parte della prima convenuta. A questo riguardo la presente fattispecie differisce, sempre secondo la Ringelhan, rispetto alla causa Kaffee Hag.
paragrafo 8
La Ringelhan afferma poi che non risulta nessuna differenza di valutazione dalla giurisprudenza che riconosce, in via di principio, l'influenza della libera circolazione delle merci sulle norme nazionali relative alla concorrenza sleale.
paragrafo 9
Essa sostiene, a questo proposito, che, nella fattispecie, l'applicazione della legge tedesca sulla concorrenza sleale riguarda soltanto prodotti provenienti dalla Francia, e ciò a motivo della loro importazione con un contrassegno la cui utilizzazione in quanto tale non può essere contestata. Tale applicazione non riguarda tuttavia indistintamente i prodotti nazionali e quelli importati perchè trasponendo la fattispecie in esame nel contesto del mercato tedesco essa non sarebbe soggetta ad un divieto per concorrenza sleale.
paragrafo 10
Anche ammettendo l'applicabilità della legge tedesca, la concorrenza sleale, per essere invocata, dovrebbe concretizzarsi in circostanze e modalità di distribuzione diverse dall'utilizzazione in quanto tale del contrassegno. Secondo la giurisprudenza, la legalità della messa in commercio nel paese d'origine costituisce a questo riguardo il punto di partenza. Diversità di gusto o di presentazione (che non vengono neppure in considerazione nella fattispecie), di prodotti messi in commercio sotto il medesimo marchio non bastano a configurare una frode contro cui il consumatore debba essere tutelato. Si dovrebbe trattare invece di una frode aggravata, come per esempio l'offerta di prodotti reclamizzati per una certa qualità costante e aventi invece caratteristiche qualitative inferiori rispetto a quelli precedentemente venduti, oppure la dissimulazione intenzionale, nei confonti del consumatore, dell'origine dei prodotti di cui trattasi.
paragrafo 11
In caso contrario non si può, in base al diritto nazionale sulla concorrenza sleale, esigere, da un soggetto straniero utilizzatore di un segno distintivo, che apponga sui suoi prodotti o nella sua pubblicità, in occasione di fiere, sui giornali o nelle sue circolari, una sigla di forma diversa ovvero diciture integrative non usuali sotto il profilo della lealtà dei negozi commerciali e in grado di pregiudicare il valore pubblicitario della sigla. Lo straniero titolare di un contrassegno frazionato è infatti autorizzato a continuare ad utilizzarlo nelle forme consone agli usi commerciali normali nell'insieme del territorio della Comunità.
paragrafo 12
La Ringelhan ritiene che venga così parimenti risolta l'ulteriore questione sollevata dal Landgericht e cioè, per quanto riguarda l'applicazione delle norme di diritto comunitario, se abbia una qualche rilevanza il fatto di stabilire l'entità della «frode» per gli ambienti economici interrogati. Da un'indagine fra gli ambienti economici tedeschi a questo proposito sarebbe emerso praticamente lo stesso risultato prima e dopo la scissione del gruppo titolare del diritto al segno distintivo. In effetti la situazione dopo la scissione non sarebbe diversa né dal punto di vista dei risultati di un'inchiesta, né da quello delle conseguenze giuridiche di una possibile confusione. Per l'applicazione del diritto comunitario in materia la scissione del gruppo, secondo la Ringelhan, non ha quindi rilevanza.
paragrafo 13
La Commissione delle Comunità europee aderisce sostanzialmente al punto di vista precedente in quanto essa si basa sull' esaurimento, nel diritto comunitario, dei diritti di proprietà industriale frazionati; essa ritiene che l'utilizzazione del diritto in questione, senza ulteriori elementi, non sia sufficiente a provare l'esistenza di una concorrenza sleale nei confronti dei terzi.
paragrafo 14
La Commissione precisa che il diritto tedesco contempla una differenza tra il segno distintivo di un prodotto o servizio, la cui tutela è disciplinata esclusivamente dalla legge sui marchi, e il contrassegno di un'impresa, il quale non è registrato quale marchio e la cui tutela deriva dall'uso sul territorio nazionale. La tutela di quest'ultimo segno è dunque disciplinata dal codice civile e dalla legge sulla concorrenza sleale.
paragrafo 15
La Commissione ritiene che la giurisprudenza in materia di esaurimento dei diritti di proprietà industriale sia ugualmente valida per le denominazioni commerciali ed i contrassegni delle imprese. In ognuno di questi casi la tutela accordata dalle legislazioni nazionali comporta una suddivisione dei mercati nazionali che, in caso di frazionamento di diritti della stessa origine, non è più giustificata da un interesse legittimo. La giurisprudenza in materia è pertinente sia nel caso di un'azione per concorrenza sleale intentata da un terzo, sia nel caso in cui venga fatta valere dal titolare la tutela di un diritto frazionato. In effetti, l'ostacolo agli scambi derivante da un divieto fatto valere da un terzo non è conseguenza della disparità delle legislazioni nazionali, ma della limitazione territoriale del diritto tutelato di cui trattasi. Stando così le cose, l'applicabilità della legge nazionale andrebbe valutata in relazione alla tutela giustificata ai sensi dell'art. 36 del trattato, piuttosto che secondo i criteri meno rigorosi della giurisprudenza «Cassis de Dijon».
paragrafo 16
Viceversa, anche se non è possibile valersi dell'art. 36 per opporsi all'utilizzazione in quanto tale di un segno distintivo, adducendo un rischio di errore, le norme nazionali contro la concorrenza sleale mantengono la loro rilevanza ai fini della valutazione di elementi ulteriori che configurino una mancanza di lealtà nel comportamento dell'utilizzatore di detto segno. L'applicazione delle condizioni per un'azione inibitoria contemplate dal diritto nazionale è tuttavia limitata dalle esigenze derivanti dal diritto comunitario. A questo proposito la Commissione sottolinea in particolare che un divieto generico, rivolto ad un'impresa che abbia fatto parte di un gruppo, di continuare ad utilizzare in uno stato membro il contrassegno comune al gruppo stesso, in quanto il consumatore rischi di essere indotto in errore, non è compatibile con l'art. 30. Essa considera che, all'interno del mercato comune, il consumatore ignora a priori da quale componente di un gruppo e da quale stato membro proviene un prodotto venduto sotto una denominazione comune al gruppo stesso. Anche il fatto che il consumatore associ una certa qualità alle merci vendute sotto una certa denominazione commerciale non è necessariamente decisivo. Se la gamma di prodotti offerti dalla componente superstite fosse qualitativamente molto diversa da quella del gruppo cessato, il principio di proporzionalità consentirebbe al massimo di esigere che il segno distintivo sia munito di indicazioni integrative, tali da evitare qualsiasi confusione. Dall'ordinanza di rinvio non risulta, sempre secondo la Commissione, che tali particolari elementi di slealtà esistano nella fattispecie.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 28 giugno 1984, la ditta Th. Kohl KG, attrice nella causa principale, con l'avv. Helmut Eichmann, del foro di Monaco di Baviera, le società Ringelhan & Rennett SA e Ringelhan Einrichtungs GmbH, convenute nella causa principale, con l'aw. Jochen Pagenberg, del foro di Monaco di Baviera, il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Martin Seidel, Ministerialrat presso il ministero federale degli affari economici, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig.
paragrafo 2
Christoph Bail, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 settembre 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 11 agosto 1983, pervenuta il 16 agosto successivo, il Landgericht di Monaco I ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 30 del trattato onde poter decidere in ordine alla compatibilità, con tale articolo, di una norma della propria legge nazionale in materia di concorrenza sleale.
punto 2
L'art. 3 della legge tedesca sulla concorrenza sleale («Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb») contempla un divieto di «indicazioni atte ad indurre in inganno (il pubblico)... sull'origine... di singoli prodotti o sulle (loro) fonti di approvvigionamento...». Chi fornisce tali indicazioni nei suoi rapporti commerciali e a fini di concorrenza, può essere fatto oggetto di un'azione inibitoria contro l'uso delle suddette indicazioni.
punto 3
Tale norma è stata invocata da un'impresa specializzata nella produzione ed installazione di attrezzature per farmacia, la ditta Kohl, con sede in Regensburg (Repubblica federale di Germania), contro l'uso, da parte di un'impresa, avente sede in Francia, che mette in commercio sul mercato tedesco le sue stesse attrezzature, di un contrassegno in precedenza impiegato da un gruppo di imprese diretto dalla società tedesca Ringelhan & Rennett.
punto 4
Risulta dagli atti che la società francese Ringelhan & Rennett SA, con sede in Annecy (Francia), veniva costituita nel 1971 come filiale della società tedesca Ringelhan & Rennett. Il gruppo così formato si è servito della sigla «r + r», in caratteri bianchi su fondo in contrasto, per designare le imprese facenti parte del gruppo. Dopo il fallimento e lo scioglimento della società tedesca Ringelhan & Rennett, intervenuti nel 1982, la società francese, nel frattempo ceduta ad un terzo, continuava ad usare detto contrassegno dopo essere stata a ciò autorizzata dal curatore del fallimento della società tedesca. Ai fini della messa in commercio delle attrezzature di cui trattasi sul mercato tedesco, la società francese si è servita del suo nuovo rappresentante nella Repubblica federale di Germania, la ditta tedesca Ringelhan Einrichtungs GmbH, con sede in Oberhausen.
punto 5
La Kohl contesta alla Ringelhan & Rennett SA (la società francese) e alla Ringelhan Einrichtungs GmbH (la nuova società tedesca) il fatto di fare riferimento, nei. loro rapporti commerciali e nella loro pubblicità sul mercato tedesco, alla sigla «r + r» senza precisare che non esiste più alcun rapporto giuridico o economico con la cessata società tedesca Ringelhan & Rennett che, all'epoca, aveva una notevole rinomanza nel settore di attività interessato. Per questo motivo, le due attuali società Ringelhan avrebbero indotto in errore il pubblico tedesco.
punto 6
La censura mossa dalla Kohl veniva accolta da giudici tedeschi chiamati a pronunciarsi su domande di provvedimenti urgenti, in quanto, in mancanza di precisazioni sull'assenza di qualsiasi rapporto con la cessata società tedesca, la pubblicità adottata dalle due attuali società Ringelhan avrebbe potuto dare l'impressione che la merce provenisse dalla cessata società e non da un'impresa straniera. Provvedimenti d'urgenza antecedenti alla causa principale ingiungevano alle due società di cessare, in via provvisoria, l'uso del contrassegno.
punto 7
Il Landgericht di Monaco I, investito della controversia, ha preso in considerazione l'ipotesi secondo cui l'impiego, nella Repubblica federale di Germania, del contrassegno da parte della ditta francese, anche se lecito in Francia, sarebbe vietato in base al diritto tedesco della concorrenza, dato che nel settore economico interessato in Germania tale sigla potrebbe essere considerata come un riferimento all'impresa tedesca ormai cessata, o, comunque, al gruppo di imprese anch'esso cessato, e che un impiego del genere sarebbe di conseguenza atto ad indurre in errore il pubblico ai sensi dell'art. 3 della legge sulla concorrenza sleale.
punto 8
Fondando il suo ragionamento su tale ipotesi, il giudice nazionale solleva la questione se il diritto comunitario, ed in particolare l'art. 30 del trattato CEE, osti a che sia vietato all'impresa francese l'uso del contrassegno di cui trattasi sul territorio tedesco e, in caso affermativo, se abbia rilevanza al riguardo l'entità della possibile confusione.
punto 9
Proponendo tale questione, il giudice nazionale intende accertare se la legge di uno stato membro relativa alla concorrenza sleale debba considerarsi come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del trattato, in quanto consente di vietare ad un'impresa stabilita in un altro stato membro di usare un contrassegno, lecitamente impiegato in tale altro stato membro, per il solo motivo che detto contrassegno era usato in precedenza da un gruppo di imprese di cui essa faceva parte, unitamente ad un'impresa avente sede nel primo stato membro e nel frattempo cessata, e che, di conseguenza, il contrassegno stesso si presterebbe ad essere considerato, da parte del pubblico, come un riferimento all'impresa o al gruppo cessati.
punto 10
A questo proposito va innanzitutto osservato che, nella fattispecie, l'impresa che reclama il divieto di usare nella Repubblica federale di Germania il contrassegno di cui trattasi non si basa sul fatto di essere essa stessa titolare del diritto ad un contrassegno analogo o di altro diritto di proprietà industriale quale un marchio commerciale, e sul fatto che l'uso della sigla di cui è causa da parte dell'impresa francese potrebbe pregiudicare tali diritti o prestarsi a creare, nella mente del pubblico tedesco, una confusione fra i propri prodotti e quelli provenienti dall'impresa francese. Essa si è limitata a sostenere che l'uso della sigla litigiosa sarebbe «irreführend» (atto ad indurre in errore) per il solo fatto che esso potrebbe essere considerato, da parte del pubblico tedesco, come un riferimento ad un'altra impresa tedesca nel frattempo cessata.
punto 11
Stando così le cose, la questione sollevata verte sulla compatibilità col trattato di una norma di legge nazionale che consenta di vietare l'uso di un contrassegno da parte di un'impresa avente sede in un altro stato membro, mentre tale uso è legale in quest'ultimo stato membro e lo era anche nello stato membro importatore delle merci messe in commercio da tale impresa fino allo scioglimento del gruppo che riuniva tale impresa ad una società avente sede nello stato membro importatore.
punto 12
La ditta Kohl, attrice nella causa principale, e il governo della Repubblica federale di Germania hanno ricordato, al riguardo, che secondo la giurisprudenza della Corte gli ostacoli agli scambi intracomunitari risultanti da disparità fra le leggi nazionali devono essere accettati qualora, in mancanza di una normativa comune, tale legge, che si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, sia necessaria per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, alla protezione dei consumatori ed alla lealtà dei negozi commerciali.
punto 13
Secondo le società Ringelhan, convenute nella causa principale, il governo della Repubblica francese e la Commissione, tale giurisprudenza non si applica ad un caso come quello in esame, in cui l'ostacolo agli scambi provocato dall'applicazione della legge nazionale è la conseguenza del fallimento di uha società tedesca e della scomparsa del gruppo da essa formato con un'impresa francese. Tali circostanze non possono avere la conseguenza di consentire ad un concorrente sul mercato tedesco di invocare la protezione dei consumatori mentre essa non poteva essere invocata prima della scomparsa del gruppo.
punto 14
Va innanzitutto esaminato il problema se una legge nazionale quale quella di cui trattasi nella presente controversia possa essere considerata, dal punto di vista della sua influenza sugli scambi fra stati membri, valida indistintamente per i prodotti nazionali e per quelli importati. A tale condizione infatti si applica la giurisprudenza della Corte citata dalla ditta Kohl e dal governo tedesco, come la Corte ha chiarito, in particolare, nella sentenza 17 giugno 1981 (causa 113/80, Commissione/Irlanda, Race. pag. 1625).
punto 15
I fatti accertati dal giudice nazionale e risultanti dall'ordinanza di rinvio consentono di constatare che tale condizione non ricorre in un caso come quello di specie. Infatti, anche qualora una norma di una legge nazionale sulla concorrenza sleale si applichi indistintamente alla messa in commercio di merci nazionali e importate, essa non può soddisfare la condizione precedentemente citata allorché sia interpretata in maniera tale da consentire il divieto di usare un contrassegno per il solo motivo che il pubblico potrebbe essere indotto in errore per quanto riguarda la provenienza nazionale o estera delle merci, senza che siano appurati altri elementi particolari comprovanti una forma di concorrenza sleale. In tale ipotesi, essa riguarda infatti unicamente la messa in commercio dei soli prodotti importati.
punto 16
Qualora essa comporti la possibilità di imporre un divieto del genere, la norma di una siffatta legge nazionale non può essere considerata come una disciplina che regoli in maniera uniforme la messa in commercio dei prodotti nazionali e dei prodotti importati.
punto 17
Entro questi limiti, essa consente di operare una suddivisione all'interno del mercato comune che costituisce una restrizione degli scambi intracomunitari vietata dall'art. 30 del trattato.
punto 18
II governo tedesco ha sostenuto ancora che la norma della legge nazionale di cui è causa, anche supponendo che essa sia contraria all'art. 30, potrebbe essere giustificata alla luce dell'art. 36 del trattato, dato che la difesa dei consumatori rientrerebbe in una concezione ampia della nozione di ordine pubblico contenuta in tale ultima norma.
punto 19
Tale argomento non può essere accolto. L'interpretazione da dare alla nozione di ordine pubblico, qualunque essa sia, non può essere estesa così da comprendere considerazioni attinenti alla protezione dei consumatori. Dalla precitata sentenza 17 giugno 1981 risulta che, a certe condizioni, può tenersi conto di considerazioni del genere per verificare se provvedimenti nazionali che si applicano indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati rientrino nei divieti stabiliti all'art. 30; esse non sono però tali da giustificare, ai sensi dell'art. 36, una restrizione dell'importazione.
punto 20
Di conseguenza, la questione sollevata va risolta dichiarando che l'art. 30 del trattato CEE deve interpretarsi nel senso che i divieti ivi stabiliti si applicano alla normativa di uno stato membro relativa alla concorrenza sleale qualora essa consenta di vietare ad un'impresa avente sede in un altro stato membro di usare un contrassegno, lecitamente impiegato in tale altro stato membro, per il solo motivo che esso era precedentemente utilizzato da un gruppo di imprese di cui essa faceva parte, unitamente ad un'impresa avente sede nel primo stato membro e nel frattempo cessata, e che detto contrassegno, di conseguenza, si presterebbe ad essere considerato, dal pubblico, come un riferimento all'impresa o al gruppo cessati.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 21
Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Landgericht di Monaco I, con ordinanza 9 giugno 1983, dichiara: I divieti stabiliti dall'art. 30 del trattato CEE si applicano ad una normativa di uno stato membro relativa alla concorrenza sleale qualora essa consenta di vietare ad un'impresa avente sede in un altro stato membro di usare un contrassegno, lecitamente impiegato in tale altro stato membro, per il solo motivo che esso era precedentemente utilizzato da un gruppo di imprese di cui essa faceva parte, unitamente ad un'impresa avente sede nel primo stato membro e nel frattempo cessata, e che detto contrassegno, di conseguenza, si presterebbe ad essere considerato, dal pubblico, come un riferimento all'impresa o al gruppo cessati.

Firme

Mackenzie Stuart Bosco Due Kakouris O'Keeffe Koopmans Everling Bahlmann Galmot Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 6 novembre 1984. Per il cancelliere H. A. Rühl amministratore principale Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze