Sez. 2, Sentenza n. 1030 del 29/04/1964 (Rv. 301453 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO - IN GENERE - APPRENDISTA E LAVORATORE - DIFFERENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO - IN GENERE - APPRENDISTA E LAVORATORE - DIFFERENZA.*
L'elemento differenziatore tra apprendista e lavoratore della stessa categoria non va desunto dal salario, ma va individuato nella natura dell'attivita prevista, in rapporto alle mansioni affidate dal datore di lavoro. L'addestramento professionale, che costituisce elemento essenziale dell'apprendista, caratterizza l'attivita lavorativa, nel senso che la stessa inesperienza del lavoratore e la necessita del tirocinio danno all'opera prestatore un rendimento diverso, cui deve corrispondere una retribuzione diversa. A tal fine, non ha Rilevanza la circostanza che l'apprendista non abbia l'eta prescritta dalla legge per essere assunto come tale, potendo cio importare soltanto conseguenze di carattere amministrativo o penale, ma non incidere sul rapporto in concreto determinato. (V. 1215/60; 280/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)