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Sez. L, Sentenza n. 15469 del 06/12/2000 (Rv. 542462 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Gestioni previdenziali sostitutive ed esclusive - Normativa sui presupposti dei trattamenti pensionistici ex D.Lgs. n. 503 del 1992 - Applicabilità - Fattispecie relativa alla pensione dei dirigenti di aziende industriali.
Stato
decisa il 2000-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542462-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

La normativa di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, che ha stabilito il progressivo innalzamento dell'età pensionabile da sessanta a sessantacinque anni di età secondo lo scaglionamento di cui alla tabella ivi allegata ed ha riguardato altresì i presupposti per il conseguimento della pensione di anzianità, non è limitata all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, ma è applicabile a tutte le gestioni sostitutive ed esclusive, così come disposto dall'art. 5 del suddetto decreto legislativo (fattispecie riguardante il trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriali, a carico dell'I.N.P.D.A.I.).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)