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Sez. 5, Sentenza n. 472 del 05/02/1996 Cc. (dep. 29/03/1996) Rv. 204238 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Questioni sul titolo esecutivo | Sentenza contumaciale - Impugnazione - Principio di equipollenza degli atti processuali - Operatività nel nuovo codice di rito - Sussistenza - Ragioni: condizioni cui è subordinata la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale - Indicazione - Fattispecie: ritenuta equipollenza dell'ordine di esecuzione di pena detentiva.
Stato
decisa il 1996-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204238-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Questioni sul titolo esecutivo

In tema di impugnazione della sentenza contumaciale, il principio di equipollenza degli atti processuali è tuttora operante nel contesto normativo del nuovo codice di rito. Ciò perché la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita, prevista dall'art. 670, primo comma cod. proc. pen., va disposta solo se l'ordine di esecuzione della pena detentiva, di cui all'art. 656 cod. proc. pen., sia privo di alcuno dei requisiti specificati nel quarto comma di tale norma e la locuzione "se occorre" subordina la rinnovazione stessa alla mancanza di notifica di un atto equipollente. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto atto equipollente l'ordine di esecuzione della pena detentiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)