Sez. 3, Sentenza n. 1487 del 04/12/1970 Ud. (dep. 04/05/1971) Rv. 117812 - 01
FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA - INTENDENTE DI FINANZA - COMPETENZA PENALE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA DECLARATORIA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - FATTISPECIE RELATIVA A DECRETO INTENDENTIZIO ESECUTIVO.*
FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA - INTENDENTE DI FINANZA - COMPETENZA PENALE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA DECLARATORIA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - FATTISPECIE RELATIVA A DECRETO INTENDENTIZIO ESECUTIVO.*
La dichiarazione d'incostituzionalita avvenuta con sentenza n 60 del 27 marzo 1969, dell'art 21 legge 7 gennaio 1929, n 4, ha investito una norma di carattere processuale che demandava alla cognizione dell'intendente di finanza i reati finanziari punibili con la sola pena dell'ammenda, e non gia la stessa esistenza del giudice. Di conseguenza, la declaratoria d'illegittimita della norma stessa non puo avere efficacia retroattiva, in quanto non incide sulla stessa esistenza dell'atto rendendolo inesistente sin dall'origine, e, quindi, non soggetto a convalescenza. Essa, invece, priva l'atto della sua efficacia a far tempo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che ha dichiarato la illegittimita costituzionale della norma (art 136 cost e 30 legge 11 marzo 1953, n 87). Pertanto, essendo stata pubblicata la citata sentenza il 9 aprile 1969, l'art 21 della legge n 4 del 1929 ha perduto efficacia e validita solo il 10 aprile successivò sino a tale data devono ritenersi pienamente validi gli effetti derivati dalla sua applicazione, e consolidatisi prima della dichiarazione d'illegittimita costituzionale. (fattispecie relativa a decreto intendentizio divenuto esecutivo per mancata opposizione prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)