Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013 (Rv. 629238 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE | "Aliud pro alio" - Differenza rispetto all'ipotesi di vizi redibitori e mancanza di qualità - Riferimento alla funzione economico - Sociale del contratto - Necessità - Fattispecie in tema di vendita di animali per fini di riproduzione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE
In tema di compravendita, al fine di distinguere l'ipotesi dei vizi redibitori e della mancanza di qualità da quella della consegna di "aliud pro alio" (la quale dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ.) occorre aver riguardo all'idoneità del bene ad assolvere la funzione economico-sociale assunta come essenziale dalle parti. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, in relazione alla vendita di un toro rivelatosi infertile, aveva negato la ricorrenza dell' "aliund pro alio", affermando che l'animale potesse trovare altre utilizzazioni, senza considerare che anche alla stregua degli usi, richiamati dall'art. 1496 cod. civ., l'acquisto di un toro è finalizzato proprio alla riproduzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)