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Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Testo in vigore al

Art. 133 Spese per omologazione

1. Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.

2. Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito. Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91.

Art. 134 Rendiconto del curatore

1. Appena la sentenza di omologazione e' passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116.

Art. 135 Effetti del concordato

1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi pero' non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.

Art. 136 Esecuzione del concordato

1. Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nella sentenza di omologazione.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.

4. Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.

Art. 137 Risoluzione del concordato

1. Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformita' del concordato o se il fallito non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o piu' creditori o anche d'ufficio.

2. Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento.

3. La risoluzione non puo' essere pronunziata trascorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Art. 138 Annullamento del concordato

1. Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Nessun'altra azione di nullita' e' ammessa.

2. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva.

3. L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.

Art. 140 Effetti della riapertura

1. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.

2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato.

3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso.

4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

Art. 141 Nuova proposta di concordato

1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito e' ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non puo' essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento.

Capo IX. Della riabilitazione civile

Art. 142 Effetti della riabilitazione

1. La riabilitazione civile fa cessare le incapacita' personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.

2. Essa e' pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio.

3. La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed e' comunicata all'ufficio del registro delle imprese per la iscrizione.

Art. 143 Condizioni per la riabilitazione

1. La riabilitazione puo' essere concessa al fallito:

  1. 1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;

  2. 2) che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione non puo' essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari e' inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;

  3. 3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.

Art. 144 Procedimento di riabilitazione

1. L'istanza di riabilitazione e' pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale puo' ordinare altre forme di pubblicita'.

2. Chiunque intende opporsi alla riabilitazione puo' depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni.

3. Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.

4. Contro la sentenza e' ammesso reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero.

Art. 145 Condanne penali che ostano alla riabilitazione

1. In nessun caso la riabilitazione puo' essere concessa se il fallito e' stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.

2. Se e' in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare sull'istanza fino all'esito del procedimento.

Capo X. Del fallimento delle societa'

Art. 146 Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori

1. Gli amministratori e i liquidatori della societa' sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'art. 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

2. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, e' esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.

3. Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilita', puo' disporre le opportune misure cautelari.

Art. 147 Societa' con soci a responsabilita' illimitata

1. La sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.636

2. Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa' risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio.59

3. Contro la sentenza del tribunale e' ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle societa' cooperative.

Art. 148 Fallimento della societa' e dei soci

1. Nel caso previsto dall'articolo precedente, il tribunale nomina, sia per il fallimento della societa', sia per quello dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, ma puo' nominare piu' comitati dei creditori.

2. Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci devono essere tenuti distinti.

3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa' si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva.

4. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

5. Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

Art. 149 Fallimento dei soci

1. Il fallimento di uno o piu' soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della societa'.

Art. 150 Versamenti dei soci a responsabilita' limitata

1. Nei fallimenti delle societa' con soci a responsabilita' limitata il giudice delegato puo', su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilita' limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Art. 151 Societa' cooperative

1. Nel fallimento di una societa' cooperativa con responsabilita' sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il giudice delegato, dopo la pronuncia del decreto previsto dall'art. 97, puo' autorizzare il curatore a chiedere ai soci il versamento delle somme necessarie per l'estinzione delle passivita' a norma dell'art. 2263 del codice civile. I contributi dei soci non ritenuti agevolmente solventi sono posti a carico degli altri soci.

2. A tale fine il curatore forma un piano di reparto e lo deposita nella cancelleria del tribunale dandone notizia ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I soci che intendono proporre osservazioni e contestazioni, anche relativamente alla qualita' di socio o all'estensione della propria responsabilita', devono depositarle presso la cancelleria entro quaranta giorni dal deposito del piano di reparto. Il giudice delegato, sentito il curatore e tenuto conto delle osservazioni e delle contestazioni, apporta al piano di reparto le modificazioni e integrazioni che ritiene necessarie. Il piano di reparto e' dichiarato esecutivo con decreto del giudice ed e' depositato in cancelleria, dove ogni interessato puo' prenderne visione.

3. Chi ha contestato la qualita' di socio o l'estensione della propria responsabilita' puo', entro quindici giorni dal deposito del piano di reparto in cancelleria, proporre opposizione davanti al tribunale in contraddittorio del curatore. L'opposizione non sospende l'esecuzione del piano di reparto nemmeno nei confronti dell'opponente. In ogni altro caso e' ammesso il reclamo a norma dell'art. 26.

4. Se l'esazione di alcuna delle quote comprese nel piano di reparto risulti non facilmente realizzabile, puo' essere formato un piano di reparto supplementare secondo le disposizioni dei commi precedenti.

5. Resta salva l'azione di regresso tra i soci a norma dell'art. 1299 del codice civile, nonche' il diritto di rimborso delle somme che residuano dopo l'estinzione delle passivita'.

6. Al fine di assicurare la riscossione dei contributi dovuti dai soci, il giudice delegato su proposta del curatore, puo' in qualunque tempo ordinare con decreto il sequestro dei beni dei soci stessi.

Art. 152 Proposta di concordato

1. La proposta di concordato per la societa' fallita e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

2. La proposta e le condizioni del concordato nelle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, e nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poteri siano stati delegati agli amministratori.

Art. 153 Effetti del concordato della societa'

1. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una societa' con soci a responsabilita' illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.

2. Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame.