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Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 06/05/2015 (Rv. 635266 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Atto di intervento in sede esecutiva - Interpretazione delle richieste - Attività demandata al giudice di merito - Criteri - Fattispecie in tema di delimitazione del credito in sede di distribuzione.
Stato
decisa il 2015-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635266-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

L'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo, analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda perseguire. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha confermato l'interpretazione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto il richiamo all'atto di intervento operato dal sostituto d'udienza del difensore del creditore interveniente in sede di distribuzione come liberamente operato alla sola sorte del credito e non esteso anche agli interessi nel tasso ivi espressamente indicato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 551

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)