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Sez. L, Sentenza n. 1035 del 15/03/1977 (Rv. 384668 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI CONTRARIE AL BUON COSTUME - RELATIVI PAGAMENTI - IRRIPETIBILITA - OBBLIGAZIONI CONTRARIE A NORME IMPERATIVE - RELATIVI PAGAMENTI - RIPETIBILITA - FATTISPECIE (ENASARCO).*
Stato
decisa il 1977-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384668-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI CONTRARIE AL BUON COSTUME - RELATIVI PAGAMENTI - IRRIPETIBILITA - OBBLIGAZIONI CONTRARIE A NORME IMPERATIVE - RELATIVI PAGAMENTI - RIPETIBILITA - FATTISPECIE (ENASARCO).*

Sono irripetibili, a norma dell'art 2035 cod civ, i soli esborsi fatti per uno scopo contrario al buon costume, non pure le prestazioni fatte in esecuzione di un negozio illegale per contrarieta a norme imperative. (nella specie e stato ritenuto contrario a norme imperative l'accordo con il quale si era pattuito che il preponente avrebbe omesso di iscrivere l'agente all'ENASARCO e gli avrebbe corrisposto direttamente le somme che avrebbe dovuto versare a titolo di contributi al fondo di previdenza, in deroga alla disciplina previdenziale del settore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2035

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)