Sez. 6, Sentenza n. 120 del 02/10/1972 Ud. (dep. 10/01/1973) Rv. 122904 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - NULLITA - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - IDENTITA DELLA RELAZIONE SULL'ORIGINALE E SULLA COPIA - MANCANZA - DIVERGENZA NON ESSENZIALE E SOSTANZIALE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - NULLITA - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - IDENTITA DELLA RELAZIONE SULL'ORIGINALE E SULLA COPIA - MANCANZA - DIVERGENZA NON ESSENZIALE E SOSTANZIALE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
La relazione di notificazione nella copia destinata alla parte deve essere perfettamente identica a quella scritta sull'originale; ma l'inosservanza di tale dovere(che puo dar luogo, quando possa escludersi la mala fede, all'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell'ufficiale giudiziario notificatore)non e di per se causa di nullita: questa puo verificarsi solo quando la divergenza e essenziale e sostanziale, e in base alla copia notificata(che prevale sull'originale ai sensi dell'art 176 comma terzo cod proc pen)risulti realizzata una delle ipotesi di nullita della notificazione contemplate nell'art 179 cod proc pen. (V 119072, anno 1971, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 176, Cod. Proc. Pen. art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)