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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 24 novembre 1977, causa 65/77

Decisione
decisa il 1977-11-24
ECLI
ECLI:EU:C:1977:193

Epigrafe

Nella causa 65/77 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE dalla Corte d'appello di Douai nel procedimento dinanzi ad essa promosso a seguito della domanda di ammissione alla pratica presso il foro di Lilla presentata da JEAN RAZANATSIMBA, Licencié en droit, collaboratore di avvocato, residente in Lilla, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 62 della Convenzione ACP—CEE, firmata il 28 febbraio 1975 a Lomé, fra gli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità economica europea, dall'altro, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto

paragrafo 1
Il sig. Jean Razanatsimba, cittadino malgascio, conseguiva nel giugno 1974 il diploma di «licence en droit» presso l'Università di Lilla; nel novembre 1975, egli superava, presso la Facoltà di giurisprudenza dell Università di Amiens, l'esame di abilitazione all'esercizio dell'avvocatura, ottenendo il relativo certificato (CAPA).
paragrafo 2
Il 9 febbraio 1976, il Razanatsimba presentava al Consiglio dell'ordine degli avvocati del foro di Lilla domanda di ammissione alla pratica presso tale foro.
paragrafo 3
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati del foro di Lilla, con decisione 14 dicembre 1976, constatava che l'interessato possedeva i necessari requisiti legali, eccezion fatta per la cittadinanza.
paragrafo 4
In effetti, l'art. 11 della legge 31 dicembre 1971, n. 71-1130, che riforma talune professioni forensi e legali (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, del 5 gennaio 1972, pag. 131) dispone:
paragrafo 5
«Nessuno può esercitare la professione di avvocato se non possiede i seguenti requisiti: 1. essere cittadino francese, salve restando le convenzioni internazionali; …»
paragrafo 6
A questo proposito, il Razanatsimba si era richiamato, fra l'altro, all'art. 62 della Convenzione ACP—CEE stipulata a Lomé, il 28 febbraio 1975, fra gli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità economica europea dall'altro (regolamento del Consiglio 30 gennaio 1976, n. 199, relativo alla conclusione della Convenzione ACP—CEE di Lomé; GU n. L 25, pag. 1), il quale recita:
paragrafo 7
«Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini e alle società degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato.»
paragrafo 8
Pertanto, il Consiglio dell'ordine, col provvedimento suddetto, decideva, in forza dell'art. 177 del trattato CEE di chiedere alla Corte di giustizia di pronunziarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione dell'art. 62 della Convenzione di Lomé.
paragrafo 9
La decisione del Consiglio dell'ordine veniva registrata in cancelleria il 6 gennaio 1977, col n. 3/77.
paragrafo 10
Il 25 marzo 1977, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Douai impugnava la suddetta decisione dinanzi alla stessa Corte d'appello.
paragrafo 11
Questa, riunita in camera di consiglio, in assemblea generale composta dalle due prime sezioni, ha annullato, con sentenza 18 maggio 1977, la decisione del Consiglio dell'ordine giacché siffatto organo non fa parte dell'ordinamento giudiziario di diritto comune e, allorché si pronunzia sull'ammissione alla pratica, i suoi provvedimenti hanno indole amministrativa e non giurisdizionale; esso pertanto non può sottoporre direttamente alla Corte di giustizia una domanda di pronunzia pregiudiziale.
paragrafo 12
Con la medesima sentenza, la Corte d'appello di Douai ha deciso, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento fintantoché la Corte di giustizia non si sia pronunziata, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:
paragrafo 13
1. Se l'art. 62 della Convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975 implichi il diritto per un cittadino di uno Stato ACP, ed in ispecie per un cittadino malgascio, di stabilirsi sul territorio di uno Stato membro, e in particolare sul territorio francese, prescindendo da ogni condizione di nazionalità. 2. Se la riserva formulata nell'art. 62 di cui sopra implichi la facoltà per uno Stato membro, di prescrivere, per l'esercizio di un'attività determinata, e nella fattispecie per l'avvocatura, la nazionalità di detto Stato o di un altro Stato membro.
paragrafo 14
La sentenza della Corte d'appello di Douai è pervenuta in cancelleria il 27 maggio 1977.
paragrafo 15
Con ordinanza 15 giugno 1977, la Corte ha constatato che la causa 3/77, relativa alla domanda di pronunzia pregiudiziale presentata dal Consiglio dell ordine degli avvocati del foro di Lilla, era divenuta priva di oggetto e ne ha disposto la cancellazione dal ruolo.
paragrafo 16
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, il sig. Razanatsimba, il governo della Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee hanno depositato osservazioni scritte l'11 luglio, il 27 luglio e, rispettivamente, il 1o agosto 1977.
paragrafo 17
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le Osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
Il sig. Jean Razanatsimba, analizzando l'art. 62 della Convenzione di Lomé, sostiene quanto segue:
paragrafo 2
a) Questa norma non può essere interpretata nel senso ch'essa contempla, in materia di stabilimento, unicamente il principio del trattamento non discriminatorio, e non quello dell'assimilazione ai cittadini. Il trattato CEE stabilisce lo stesso principio sancito dalla Convenzione; orbene, nella sentenza 21 giugno 1974 (causa 2/74, Reyners; Racc. pag. 631), la Corte ha affermato che la norma del trattamento nazionale costituisce una delle disposizioni giuridiche fondamentali della Comunità e può essere fatta valere direttamente dai cittadini di tutti gli altri Stati membri. Peraltro, il fatto che gli accordi bilaterali franco-malgasci nulla dispongono in materia di stabilimento può significare che i due paesi interessati ritengono superfluo disciplinare espressamente tale materia e intendono riferirsi implicitamente, su questo punto, alla Convenzione di Lomé. L'art. 62 della Convenzione di Lomé costituisce una norma chiara e completa, avente efficacia diretta, tenuto conto anche del principio della prevalenza dei trattati sulle leggi interne. b) Quanto alla riserva formulata nella seconda parte dell'art. 62, essa, trattandosi di un'eccezione al principio della libertà di stabilimento, va interpretata in senso restrittivo. Pertanto, l'impossibilità, da parte della Francia, di garantire il trattamento nazionale dev'essere assoluta e, data la natura della Convenzione, d'indole economica. È lecito pensare che, formulando tale riserva, le parti contraenti — e in partico lare gli Stai ACP — hanno voluto, in primo luogo, garantire il progresso sociale dei propri cittadini, in particolare per quanto concerne l'accesso alle professioni indipendenti. c) Le questioni del giudice proponente vanno quindi risolte nel senso che l'art. 62 della Convenzione di Lomé costituisce un'eccezione ai sensi dell'art. 11, n. 1, della legge 31 dicembre 1971 che riforma talune professioni forensi e legali, e implica, per un cittadino di uno Stato ACP, e in ispecie per un cittadino malgascio, il diritto di stabilirsi sul territorio di uno Stato membro della CEE, e in particolare sul territorio francese, a prescindere da ogni requisito di cittadinanza.
paragrafo 3
Il governo della Repubblica francese assume, in sostanza, quanto segue:

SENTENZA › In fatto › II — Le Osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Sulla prima questione

paragrafo 1
L'art. 62 della Convenzione di Lomé si limita a vietare, in materia di stabilimento, qualsiasi trattamento discriminatorio e non impone agli Stati l'obbligo di assimilare i cittadini della controparte ai propri cittadini.
paragrafo 2
Il principio di non discriminazione sancito da tale norma concerne il trattamento riservato ai cittadini dei vari Stati che fanno parte di un gruppo di parti contraenti dagli Stati che compongono l'altro gruppo: l'art. 62, prima frase, osta a che venga usato, ai cittadini di un determinato Stato ACP, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini di un altro Stato ACP e, inversamente, non consente a uno Stato ACP di assoggettare i cittadini di un dato Stato membro della Comunità ad un regime differente da quello applicato ai cittadini di un altro Stato membro. Questa interpretazione è corroborata da numerosi atti internazionali che concernono la materia di cui trattasi.
paragrafo 3
Inoltre questo è, manifestamente, il significato che i redattori della Convenzione di Lomé hanno inteso attribuire alla disposizione in esame: se così non fosse, il termine «rispettivamente», che figura nell'art. 62, prima frase, in fine, non avrebbe alcun senso.
paragrafo 4
La prima questione sottoposta alla Corte va pertanto risolta in senso negativo.

SENTENZA › In fatto › II — Le Osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Sulla seconda questione

paragrafo 1
L'art. 62 della Convenzione di Lomé contempla espressamente, nella seconda frase, l'ipotesi che uno Stato non sia in grado di garantire un trattamento non discriminatorio per quanto concerne una determinata attività, e precisa che, in tal caso, la controparte interessata non è tenuta, a sua volta, ad usare tale trattamento ai cittadini di detto Stato.
paragrafo 2
Questa disposizione consente a uno Stato di negare eventualmente, per determinate professioni, la parità di trattamento ai cittadini di tutti gli Stati che appartengono all'altro gruppo di paesi contraenti e quindi di subordinare l'accesso a talune attività a requisiti particolari diversi. Essa concerne il requisito della cittadinanza solo in quanto, nella materia di cui trattasi, sia riservato un trattamento differente a cittadini di Stati ACP diversi, trattamento di cui, peraltro, essa ammette la possibilità.
paragrafo 3
D'altra parte, occorre tener conto delle seguenti considerazioni:
paragrafo 4
I paesi in via di sviluppo — e in particolare i paesi ACP — sono, in generale, contrari all'esodo e all'insediamento nei paesi più progrediti del loro personale qualificato. Dal canto loro, le organizzazioni internazionali si preoccupano di evitare tale migrazione. Numerosi Stati africani (ad esempio, il Senegal e il Gabon) parti della Convenzione di Lomé, che avevano stipulato con la Francia accordi in materia di stabilimento, i quali stabilivano l'obbligo reciproco di parificare fra loro i rispettivi cittadini, hanno rinegoziato o chiesto di rinegoziare tali accordi al fine di sostituire al principio dell'assimilazione quello del trattamento non di scriminatorio. Altri paesi (Congo, Mali) hanno voluto negoziare nuove convenzioni in materia di stabilimento le quali, pur serbando il principio del trattamento nazionale, consentissero tuttavia qualsiasi deroga giustificata da motivi di carattere economico. Per quanto concerne in particolare il Madagascar, tale Stato ha denunciato, nel giugno 1973, gli accordi stipulati anteriormente con la Francia, che stabilivano, nei rapporti fra i due paesi, l'applicazione del trattamento nazionale; in materia di stabilimento non esiste a tutt'oggi, fra il Madagascar e la Francia, alcun accordo specifico.
paragrafo 5
Preoccupazioni di tale natura hanno svolto un ruolo decisivo nell'elaborazione, nella redazione e nell'adozione, da parte dei vari paesi interessati, dell'art. 62 della Convenzione di Lomé, e di esse deve tenersi conto anche nell'interpretazione di tale norma.
paragrafo 6
L'interpretazione dell'art. 61 suggerita dal Razanatsimba è tale da creare gravi difficoltà per gli Stati ACP: questi sarebbero probabilmente costretti a sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri in base all'art. 64 della Convenzione, che concerne l'esame dei problemi eventualmente sollevati dall'applicazione, fra l'altro, dell'art. 62, oppure in forza dell'art. 81, che contempla taluni procedimenti per la risoluzione di eventuali controversie sull'interpretazione della Convenzione.
paragrafo 7
La Commissione delle Comunità europee espone, essenzialmente, le osservazioni seguenti:

SENTENZA › In fatto › II — Le Osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Sulla seconda questione › a) Sulla competenza della Corte di giustizia

paragrafo 1
La Corte di giustizia ha ripetutamente dichiarato la propria competenza ad interpretare accordi internazionali che «vincolano» la Comunità; ciò vale per quanto concerne sia gli accordi conclusi dalla Comunità stessa in settori di sua competenza e in forza dei suoi poteri, sia quelli, come il GATT, stipulati dai singoli Stati membri in settori relativamente ai quali, in forza del trattato, essi hanno trasferito i propri poteri alla Comunità.
paragrafo 2
Il fondamento giuridico di tale competenza interpretativa risiede nel fatto che un accordo concluso dal Consiglio, in nome della Comunità, conformemente all'art. 228 del trattato, costituisce, per quanto riguarda la Comunità, un atto compiuto da una delle istituzioni comunitarie ai sensi dell'art. 177.
paragrafo 3
La competenza della Corte in materia d'interpretazione non può estendersi oltre l'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario; essa si limita pertanto alla valutazione dègli effetti giuridici che le norme di diritto internazionale vincolanti per la Comunità possono produrre in tale ordinamento. Nella presente causa, le questioni sottoposte alla Corte concernono direttamente l'interpretazione di una norma di diritto internazionale che vincola la Comunità: la Convenzione ACP—CEE di Lomé è stata stipulata dal Consiglio in conformità agli artt. 228 e 238 del Trattato, come risulta dal regolamento del Consiglio n. 199/76; essa è stata pubblicata, contemporaneamente a questo regolamento, sulla Gazzetta ufficiale; conformemente al suo art. 87, n. 1, detta Convenzione è entrata in vigore il 1o aprile 1976 e lo è tuttora, in quanto non è stata denunciata da nessuna delle parti contraenti in base all'art. 92.
paragrafo 4
Le questioni del giudice a quo mirano, in sostanza, a stabilire se la norma di diritto internazionale di cui trattasi — cioè l'art. 62 della Convenzione di Lomé — abbia creato, a carico della Comunità e degli Stati membri, un obbligo cui faccia riscontro il diritto dei singoli di farne valere gli effetti in giudizio. La Corte è quindi competente, in forza dell'art. 177, a fornire l'interpretazione richiestale.

SENTENZA › In fatto › II — Le Osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Sulla seconda questione › b) Sull'interpretazione dell'art. 62 della Convenzione di Lomé

paragrafo 1
La Convenzione di Lomé è stata stipulata al fine di favorire lo sviluppo ed il progresso sociale degli Stati ACP nell'ambito di un «nuovo modello di relazioni fra Stati sviluppati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della comunità internazionale per un ordine economico più giusto e più equilibrato». Conformemente a tale indirizzo, la Convenzione non stabilisce obblighi eguali per le due parti contraenti, Comunità e Stati membri da un lato, Stati ACP dall'altro: i vantaggi concesi dalla Comunità agli Stati ACP sono di gran lunga superiori agli obblighi da questi assunti nei confronti della Comunità e, in taluni settori particolari, sono stati concessi senza alcuna contropartita. Questo squilibrio sostanziale fra gli obblighi delle due parti non ha alcuna rilevanza per quanto concerne la questione dell efficacia diretta delle disposizioni della Convenzione.
paragrafo 2
Del pari irrilevante è il fatto che la Convenzione di Lomé sia stata stipulata dalla Comunità mediante un regolamento: l'efficacia diretta che una norma di diritto internazionale, vincolante per la Comunità, può produrre nell'ordinamento giuridico comunitario dipende unicamente dalla natura stessa dell'obbligo creato da tale norma a carico delle Comunità.
paragrafo 3
La Convenzione contiene un complesso di disposizioni di varia natura; per accertare se esse abbiano o meno efficacia diretta è necessario analizzarle singolarmente; in tale esame, lo spirito e la struttura della Convenzione nel suo complesso possono avere solo un ruolo sussidiario.
paragrafo 4
L'art. 62 è una delle poche norme della Convenzione che contemplano provvedimenti d'attuazione perfettamente reciproci per le due parti.
paragrafo 5
Esso impone agli Stati membri, in materia di stabilimento, di garantire ai cittadini e alla imprese di qualsiasi Stato ACP un trattamento non discriminatorio; dal canto loro, gli Stati ACP hanno un obbligo analogo nei confronti dei cittadini e delle imprese di qualsiasi Stato membro. Tale obbligo è però accompagnato da una riserva esplicita, in base alla quale ciascuno Stato membro — e ciascuno Stato ACP — ha la facoltà di stabilire se, per quanto concerne una determinata attività, esso sia o no in grado di garantire il trattamento non discriminatorio contemplato dalla stessa norma. Lo Stato membro — o lo Stato ACP — che, per quanto riguarda l'attività considerata, non si ritenesse in grado di applicare detto trattamento non violerebbe in alcun modo la Convenzione; esso correrebbe unicamente il rischio dell'applicazione di misure di rappresaglia nei confronti dei propri cittadini. Si tratta di un sistema di «reciprocità negativa». L'art. 62, pertanto, non crea per la Comunità e per gli Stati membri un obbligo incondizionato, la cui inosservanza potrebbe comportare sanzioni di carattere giuridico ed è quindi privo di efficacia diretta.
paragrafo 6
Anche qualora il principio di non discriminazione sancito dall'art. 62 non fosse stato accompagnato da una riserva esplicita, tale norma, pur imponendo agli Stati membri un vero e proprio obbligo giuridico, non avrebbe attribuito ai cittadini degli Stati ACP il diritto — tutelabile da parte del giudice nazionale — di stabilirsi in un determinato Stato membro per esercitarvi una professione indipendente, nel caso in cui l'accesso a tale professione fosse subordinato al requisito della cittadinanza di detto Stato membro o di un altro paese della Comunità. Infatti, l'art. 62 si limita a stabilire che gli Stati membri sono tenuti, in via di principio, a trattare alla stessa stregua i cittadini e le imprese dei vari Stati ACP; esso non vieta loro di usare, in materia di stabilimento, ai cittadini ed alle imprese degli Stati ACP, un trattamento diverso da quello riservato ai propri cittadini o alle proprie imprese, oppure a quelli di altri Stati membri. L'art. 62 non implica, per gli Stati membri, alcun obbligo di concedere ai cittadini a alle imprese degli Stati ACP il trattamento nazionale (o comunitario), oppure il trattamento del paese terzo più favorito. Ciascuno Stato membro resta pienamente libero di applicare o meno ai cittadini e alle imprese degli Stati ACP l'uno o l'altro di tali trattamenti, oppure di assoggettarli a un regime più restrittivo, in forza del proprio diritto interno o in base ad accordi bilaterali stipulati con gli Stati ACP.
paragrafo 7
Tale interpretazione non solo si evince dalla stessa lettera dell'art. 62, ma è inoltre conforme allo spirito di questa norma: non è concepibile che gli ACP abbiano avuto l'intenzione di concedere ai cittadini e alle imprese degli Stati membri il trattamento nazionale oppure il trattamento ch'essi garantiscono ai cittadini e alle imprese di altri paesi in via di sviluppo, appartenenti o meno al gruppo ACP.
paragrafo 8
L'art. 62 della Convenzione di Lomé non si discosta, peraltro, dalle disposizioni in materia di diritto di stabilimento figuranti nelle Convenzioni di Yaoundé del 1963 e del 1969; anche tali norme si limitavano a stabilire il principio — accompagnato da una riserva di «reciprocità negativa» — del trattamento non discriminatorio che gli Stati associati avrebbero dovuto riservare ai cittadini e alle imprese degli Stati membri, lasciando impregiudicato il contenuto di tale trattamento.
paragrafo 9
Secondo la Commissione, le questioni della Corte d'appello di Douai potrebbero pertanto essere risolte nel modo seguente:
paragrafo 10
L'art. 62 della Convenzione di Lomé non attribuisce, di per sé, ai cittadini degli Stati ACP alcun diritto — ch'essi possano far valere in giudizio — di stabilirsi nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi una determinata attività lavorativa indipendente, e in particolare la professione di avvocato, pur non avendo la cittadinanza di tale Stato o di un altro paese della Comunità, requisito che la legislazione dello Stato membro considerato può esigere senza violare l'art. 62 suddetto.

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

paragrafo 1
Nell'udienza del 18 ottobre 1977 il governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Noël Museux, consigliere giuridico presso la Direzione degli affari giuridici del Ministero degli affari esteri, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico Jean Groux, hanno svolto osservazioni orali e risposto a taluni quesiti formulati dalla Corte.
paragrafo 2
Per quanto concerne le convenzioni stipulate tra la Francia e numerosi Stati africani, parti della Convenzione di Lomé, il governo della Repubblica francese ha precisato che attualmente sono in vigore convenzioni in materia di stabilimento concluse con il Congo (11 agosto 1960), la Repubblica centrafricana (15 agosto 1960), il Gabon (17 agosto 1960) e il Togo (10 luglio 1963); tali convenzioni contemplano in via di principio, riguardo all'accesso alla libere professioni e al loro esercizio, l'applicazione del trattamento nazionale. La Francia ha inoltre stipulato convenzioni giudiziarie con il Togo (10 luglio 1963) e la Mauritania (19 giugno 1961); quest'ultima concerne unicamente la prestazione di servizi. Per quanto riguarda in particolare il Madagascar, la convenzione franco-malgascia del 27 giugno 1960, in materia di stabilimento, è stata sostituita da una convenzione giudiziaria del 4 giugno 1973, concernente soltanto la prestazione di servizi.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 9 novembre 1977.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 18 maggio 1977, pervenuta in cancelleria il 27 maggio successivo, la Corte d'appello di Douai ha sottoposto a questa Corte in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni relative all'interpretazione dell'art. 62 della Convenzione stipulata il 28 febbraio 1975, a Lomé, fra gli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità economica europea dall'altro, allegata al regolamento del Consiglio 30 gennaio 1976, n. 199 (GU n. L 25, pag. 1) — in prosieguo, «Convenzione di Lomé» —, in relazione al diritto degli avvocati di stabilirsi nella Repubblica francese.
punto 2
Risulta dagli atti che il postulante di cui alla causa principale, cittadino malgascio, dopo aver conseguito, in conformità alla legislazione francese, il diploma di «licence en droit» e il certificato di abilitazione all'esercizio dell'avvocatura, ha presentato domanda di ammissione alla pratica presso il foro di Lilla;
punto 3
il Consiglio dell'ordine, costatato che l'interessato, fatti salvi le indagini e i controlli abituali, possiede i requisiti professionali per poter chiedere l'ammissione alla pratica, soprassedeva a decidere sull'applicazione del requisito della cittadinanza, che l'art. 11 della legge 31 dicembre 1971, n. 71-1130, relativa alla riforma di talune professioni forensi e legali (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, 1972, pag. 131), prescrive in questi termini: «Essere cittadino francese, salve restando le convenzioni internazionali»;
punto 4
poichè il postulante aveva invocato, a questo proposito, l'art. 62 della Convenzione di Lomé, il Consiglio dell'ordine, richiamandosi all'art. 177 del trattato CEE, sottoponeva a questa Corte due questioni pregiudiziali aventi il medesimo oggetto di quelle formulate nella sentenza di rinvio della Corte d'appello di Douai (causa 3/77; GU 1977, n. C 40, pag. 8);
punto 5
accogliendo il ricorso del Procuratore generale, la Corte d'appello, con la suddetta sentenza, ha annullato la decisione del Consiglio dell'ordine dichiarando che questo, quando si pronuncia sull'ammissione alla pratica, agisce come organo amministrativo e non giurisdizionale e, in tale veste, non può presentare alla Corte di giustizia una domanda di pronunzia pregiudiziale a norma dell'art. 177 del trattato;
punto 6
di conseguenza, questa Corte, con ordinanza 15 giugno 1977 (GU n. C 185, pag. 1), ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 3/77;
punto 7
nella stessa sentenza, la Corte d'appello si è dichiarata pienamente competente, per effetto dell'annullamento della decisione del Consiglio dell'ordine, a pronunziarsi sull'ammissione dell'interessato alla pratica forense.
punto 8
Ritenendo indispensabile, a tale proposito, l'interpretazione dell'art. 62 della Convenzione di Lomé, essa ha sottoposto a questa Corte due questioni così formulate: «1. Se l'art. 62 della Convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975 implichi il diritto, per un cittadino di uno Stato ACP, ed in ispecie per un cittadino malgascio, di stabilirsi sul territorio di uno Stato membro, e in particolare sul territorio francese, prescindendo da ogni condizione di nazionalità. 2. Se la riserva formulata nell'art. 62 di cui sopra implichi la facoltà, per uno Stato membro, di prescrivere, per l'esercizio di un'attività determinata, e nella fattispecie per l'avvocatura, la nazionalità di detto Stato o di un altro Stato membro.»

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 9
L'art. 62 della Convenzione di Lomé recita: «Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini e alle società degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato».
punto 10
Nelle sue osservazioni scritte, il postulante ha sostenuto che l'art. 62 della Convenzione di Lomé ha la stessa efficacia delle disposizioni del trattato CEE in materia di stabilimento, e si è richiamato alle considerazioni su cui riposa la sentenza pronunziata da questa Corte il 21 luglio 1974 nella causa 2/74, Reyners/Stato belga (Racc. pag. 631).
punto 11
Tenuto conto della lettera dell'art. 62, questo argomento non può essere accolto;
punto 12
tale norma, infatti, riferendosi ai due gruppi di Stati che hanno stipulato la Convenzione di Lomé — gli Stati ACP e gli Stati membri della CEE — dispone che qualsiasi Stato appartenente a uno dei due gruppi deve trattare in modo non discriminatorio i cittadini di qualsiasi Stato dell'altro gruppo;
punto 13
essa, per contro, non mira a garantire la parità di trattamento fra i cittadini di uno Stato ACP e quelli di uno Stato membro della CEE;
punto 14
più particolarmente, la norma suddetta non obbliga né gli Stati ACP né gli Stati membri della CEE a garantire ai cittadini di uno Stato appartenente all'altro gruppo lo stesso trattamento riservato ai propri cittadini.
punto 15
Resta tuttavia da accertare se i cittadini di uno Stato ACP abbiano eventualmente, in forza del principio di non discriminazione sancito dall'art. 62 della Convenzione di Lomé, il diritto di fruire dei vantaggi particolari concessi da uno Stato membro ad altri Stati ACP in materia di stabilimento;
punto 16
infatti, dalle informazioni fornite, su richiesta della Corte, dal Governo francese risulta che la Repubblica francese ha stipulato con alcuni Stati ACP convenzioni in materia di stabilimento o convenzioni giudiziarie fondate sulla reciproca applicazione del trattamento nazionale;
punto 17
è stato inoltre precisato che fra la Repubblica francese e la Repubblica malgascia esisteva una convenzione giudiziaria basata sul principio del trattamento nazionale in materia di stabilimento degli avvocati, la quale, su iniziativa del Madagascar, è stata sostituita da una convenzione che si limita a contemplare, per quanto concerne gli avvocati, la libera prestazione di servizi in determinati casi;
punto 18
l'esistenza di tali regimi particolari nei rapporti fra la Repubblica francese e taluni Stati ACP solleva il problema del se il principio di non discriminazione di cui all'art. 62 della Convenzione di Lomé debba eventualmente essere inteso nel senso che esso attribuisce ai cittadini malgasci il diritto di fruire, in Francia, del medesimo trattamento preferenziale garantito ai cittadini dei suddetti Stati ACP.
punto 19
Per risolvere tale problema è sufficiente costatare che non costituisce violazione del principio di non discriminazione stabilito dall'art. 62 il fatto che uno Stato membro riservi eventualmente un trattamento più favorevole ai cittadini di uno Stato ACP, purchè siffatto trattamento sia prescritto da un accordo internazionale che contempli diritti e vantaggi reciproci.
punto 20
La prima questione va pertanto risolta nel senso che l'art. 62 della Convenzione di Lomé non attribuisce ai cittadini di uno Stato ACP il diritto di stabilirsi nel territorio di uno Stato membro, a prescindere da ogni requisito di cittadinanza, per esercitarvi professioni riservate, dalla legislazione di tale Stato, ai cittadini di questo.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 21
La soluzione della seconda questione — mirante a precisare la portata della riserva formulata nella seconda frase dell'art. 62 della Convenzione di Lomé — sarebbe necessaria soltanto se l'art. 62, prima frase, dovesse essere interpretato nel senso che esso prescrive l'applicazione del trattamento nazionale nei confronti dei cittadini degli Stati ACP per quanto concerne la professione di cui trattasi;
punto 22
poichè tale interpretazione è stata esclusa, nel caso presente, è superfluo risolvere la seconda questione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 23
Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili;
punto 24
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte d'appello di Douai con sentenza 18 maggio 1977, dichiara: L'art. 62 della Convenzione ACP—CEE, stipulata il 28 febbraio 1975, a Lomé, fra gli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità economica europea, dall'altro, non attribuisce ai cittadini di uno Stato ACP il diritto di stabilirsi nel territorio di uno Stato membro della CEE, a prescindere da ogni requisito di cittadinanza, per esercitarvi professioni riservate, dalla legislazione di tale Stato, ai cittadini di questo.

Firme

Kutscher Serensen Bosco Donner Mertens de Wilmars Pescatore O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 novembre 1977. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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