Sez. L, Sentenza n. 19908 del 05/10/2004 (Rv. 577527 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità - Indebita percezione - Riduzione dell'importo da restituire, ex art. 1, comma 260, legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non può trovare applicazione la riduzione dell'importo da restituire all'ente previdenziale, prevista dall'art. 1, comma 260, della legge n. 662 del 1996, che riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche e non qualunque prestazione previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)