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Sez. L, Sentenza n. 5190 del 25/08/1986 (Rv. 447799 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COMPUTO - MAGGIORAZIONE DI LIRE DIECIMILA EX ART. 14 "QUATER", TERZO COMMA, D.L. N. 663 DEL 1979 - PRESUPPOSTI - CONTRIBUZIONI VOLONTARIE - ESCLUSIONE - DEROGA ESPRESSA ALLA EQUIPARAZIONE TRA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447799-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - COMPUTO - MAGGIORAZIONE DI LIRE DIECIMILA EX ART. 14 "QUATER", TERZO COMMA, D.L. N. 663 DEL 1979 - PRESUPPOSTI - CONTRIBUZIONI VOLONTARIE - ESCLUSIONE - DEROGA ESPRESSA ALLA EQUIPARAZIONE TRA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA - CONFIGURABILITÀ.*

Il beneficio della maggiorazione della pensione di vecchiaia nella misura di l. 10.000 previsto dall'art. 14 quater, terzo comma, d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, presuppone il requisito di non meno di 781 contribuzioni settimanali obbligatorie effettive, talché restano escluse-al fine dell'integrazione di tale presupposto di fatto e quindi della insorgenza del diritto nei confronti dell'istituto assicuratore - tutte quelle contribuzioni che non discendono da un Obbligo di legge e sono definite volontarie; in tale parte, pertanto, la norma citata costituisce una disposizione speciale in deroga espressa alla generale equiparazione tra contribuzione volontaria e contribuzione obbligatoria posta dall'art. 9 del d.P.R. n. 1432 del 1971, in considerazione che tale equiparazione non ha cancellato la natura sostanzialmente diversa tra tali due tipi di contribuzione e così la riferibilità ex lege di diversi effetti.*

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 quater com. 3 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)