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Sez. 3, Sentenza n. 23257 del 18/11/2010 (Rv. 615817 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ | Immobili adibiti ad uso abitativo - Omesso pagamento del canone locativo - Mancanza di contestazione nel "quantum" - Importanza dell'inadempimento - Predeterminazione legale - Disciplina prevista dagli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 1978 - Applicabilità - Domanda di verifica della rispondenza del canone ai parametri legali - Applicabilità della predetta disciplina - Esclusione - Artt. 1453 e 1455 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Valutazione del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
Stato
decisa il 2010-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615817-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ

In tema di locazione di immobili urbani, adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul "quantum", abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento, non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392; qualora, invece, il conduttore chieda la verifica della rispondenza del canone contrattuale ai parametri legali, con riferimento ad un arco temporale consistente (nella specie cinque annualità), deve applicarsi la disciplina di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che rimettono al giudice il compito di effettuare una valutazione discrezionale in ordine alla gravità dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge 17/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 17/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)