Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 22/07/1971 (Rv. 353377 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - NATURA - OBBLIGATORIA - FINO A CHE LA COSA FUTURA SIA VENUTA A GIURIDICA ESISTENZA.*
VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - NATURA - OBBLIGATORIA - FINO A CHE LA COSA FUTURA SIA VENUTA A GIURIDICA ESISTENZA.*
La vendita di cose future non produce immediatamente effetti reali, essendo sottoposta alla condizione che la cosa venga ad esistenza giuridica, ed ha percio medio tempore effetti meramente obbligatori.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)