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Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 22/07/1971 (Rv. 353377 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - NATURA - OBBLIGATORIA - FINO A CHE LA COSA FUTURA SIA VENUTA A GIURIDICA ESISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353377-01

VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - NATURA - OBBLIGATORIA - FINO A CHE LA COSA FUTURA SIA VENUTA A GIURIDICA ESISTENZA.*

La vendita di cose future non produce immediatamente effetti reali, essendo sottoposta alla condizione che la cosa venga ad esistenza giuridica, ed ha percio medio tempore effetti meramente obbligatori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)