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Sez. 3, Sentenza n. 6485 del 29/05/1992 (Rv. 477441 - 01)

Locazione - Obbligazioni del locatore - Garanzia per molestie, intervento in causa | Molestie di fatto subite dal conduttore ad opera di terzi - Esonero del locatore dalla garanzia - Presupposto.
Stato
decisa il 1992-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477441-01

Locazione - Obbligazioni del locatore - Garanzia per molestie, intervento in causa

L'esonero del locatore dalla garanzia per molestie di fatto subite ad opera di terzi dal conduttore presuppone l'immissione di quest' ultimo nella detenzione qualificata del bene che avviene con la consegna ex art. 1617 cod. civ., giacché prima di tale momento il conduttore non è in grado di difendersi dalle molestie dei terzi mediante le azioni possessorie (art. 1168, 1170 cod. civ.) non essendo nel possesso e neppure nella mera detenzione della cosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 1617

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)