Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10481 del 27/04/2017 (Rv. 643963 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE - Verifiche tributarie - Termine di permanenza presso la sede del contribuente - Natura meramente ordinatoria - Nullità degli atti successivamente compiuti - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE
In tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla "ratio" delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., DM Finanze 28/12/1994 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)