Sez. 1, Sentenza n. 371 del 10/03/1969 Ud. (dep. 30/07/1969) Rv. 112346 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO- CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI - EFFETTO DEVOLUTIVO - EFFETTO PARZIALMENTE DEVOLUTIVO - ESTREMI - APPELLO CONCERNENTE LA COMMISSIONE DEL FATTO O LA SUSSISTENZA DI UNA ESIMENTE - NON INVESTE IL GIUDICE DELLA QUESTIONE CONCERNENTE LA SUSSISTENZA DI UNA AGGRAVANTE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO- CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI - EFFETTO DEVOLUTIVO - EFFETTO PARZIALMENTE DEVOLUTIVO - ESTREMI - APPELLO CONCERNENTE LA COMMISSIONE DEL FATTO O LA SUSSISTENZA DI UNA ESIMENTE - NON INVESTE IL GIUDICE DELLA QUESTIONE CONCERNENTE LA SUSSISTENZA DI UNA AGGRAVANTE.*
L'appello avverso il capo di sentenza relativo alla commissione del fatto da parte dell'imputato involge la definizione giuridica del fatto medesimo entro i limiti precisati nella prima parte dell'art.515 cod.proc.pen. e cioe con esclusivo riferimento ai punti di decisione che risultino investiti dai motivi di gravame. Per punti di decisione si debbono intendere le parti della pronunzia impugnata che siano suscettibili di propria individuazione e di correlativa autonoma disamina pertanto, la parte della sentenza relativa all'esistenza di una circostanza aggravante deve considerarsi autonoma rispetto a quella avente ad oggetto l'affermazione di responsabilita. Ne deriva che l'impugnazione riguardante l'affermazione di colpevolezza o la deduzione di una esimente non consente al giudice di secondo grado l'esame della questione relativa alla sussistenza o meno di una aggravante. (Conf.102375, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)