Sez. 2, Sentenza n. 29434 del 19/05/2004 Ud. (dep. 06/07/2004) Rv. 229220 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONI - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE | Motivo d'appello - Giudicato di legittimità - Limiti.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONI - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE
In sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la semplice circostanza che alcuno dei collaboranti avesse taciuto in ordine alla presenza di uno dei coimputati in seno all'associazione per delinquere, non incrinava la logicità della motivazione della Corte di merito che aveva confermato la responsabilità dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)