Sez. 1, Sentenza n. 5874 del 07/11/1981 (Rv. 416617 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE - CRITERI - CONTRIBUTO DI CIASCUNO DEI CONIUGI ALLA CONDUZIONE FAMILIARE ED ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO DI ENTRAMBI - RILEVANZA - RIFERIMENTO NON AL SOLO PERIODO DELLA CONVIVENZA MA ANCHE A QUELLO DELLA SEPARAZIONE - NECESSITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE - CRITERI - CONTRIBUTO DI CIASCUNO DEI CONIUGI ALLA CONDUZIONE FAMILIARE ED ALLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO DI ENTRAMBI - RILEVANZA - RIFERIMENTO NON AL SOLO PERIODO DELLA CONVIVENZA MA ANCHE A QUELLO DELLA SEPARAZIONE - NECESSITÀ.*
I criteri previsti dall'art. 5 comma 4 legge 1 dicembre 1970 n. 898, per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di divorzio, vanno riscontrati con riferimento ai fatti verificatisi per tutta la durata del vincolo matrimoniale e non nel solo periodo della convivenza fra i coniugi. Pertanto, nella nozione di contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi deve comprendersi non solo quello fornito nel periodo di convivenza coniugale, ma anche quello prestato in regime di separazione, specie per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli. (Conf 2684/78, mass n 392065, sulla prima parte; (Conf 1037/79, mass n 397338, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)